Truffa finto acquirente con bonifici autorizzati dal cliente esclude responsabilità della banca (ABF Collegio di Milano n. 4584 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, che inserisce personalmente le disposizioni e tutti i fattori di autenticazione, compresa l’autorizzazione biometrica, l’operazione deve considerarsi autorizzata ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 11/2010. Ne consegue l’inapplicabilità della disciplina speciale sulle operazioni non autorizzate e l’esonero dell’intermediario dall’onere di provare l’autenticazione forte e la colpa grave del cliente. La circostanza che la volontà del pagatore sia stata alterata da un raggiro non esclude l’imputabilità dell’atto dispositivo, restando configurabile una responsabilità concorrente del prestatore di servizi di pagamento secondo le norme di diritto comune, ove la documentazione dimostri un suo apporto causale alla frode.
Il Fatto
Il ricorrente pubblica su un portale marketplace un annuncio di vendita di un treno di gomme per auto. Viene contattato da un sedicente acquirente che, dopo averlo convinto della genuinità dell’operazione, lo induce a recarsi presso uno sportello ATM e a effettuare ricariche su carte di terzi con la propria carta di debito emessa da altro intermediario.
Poiché l’operatività con quella carta non risulta più possibile, il cliente dispone un bonifico verso un IBAN di terzi dal conto presso il medesimo intermediario, che blocca il rapporto. Il ricorrente trasferisce allora, con dieci bonifici istantanei, somme dal secondo conto verso il proprio conto presso l’intermediario convenuto e da questo dispone ulteriori bonifici. Accortosi della truffa, si reca in filiale e sporge denuncia. Chiede copia della documentazione ai sensi dell’art. 119 del testo unico bancario, l’indicazione degli IBAN beneficiari e il rimborso del danno, imputando alla banca di non aver bloccato l’operatività. Chiede inoltre la riunione con altro ricorso pendente contro il diverso intermediario.
La motivazione del Collegio
In via preliminare, il Collegio esclude la riunione dei ricorsi: si tratta di procedimenti verso intermediari distinti, per differenti responsabilità e petitum. Nel merito, dalla documentazione emerge che le operazioni contestate sono dieci bonifici, non undici, per complessivi € 20.898,00 rispetto agli € 21.369,00 richiesti.
È pacifico che le operazioni siano state materialmente eseguite dal cliente, il quale ha inserito personalmente le disposizioni e tutti i fattori di autenticazione, compresa l’autorizzazione biometrica tramite impronta del proprio dispositivo. Secondo l’orientamento condiviso dei Collegi, richiamato con le decisioni del Collegio di Milano n. 9261/2025 e n. 3988/2025, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore con pieno controllo della fase dispositiva e autorizzativa, essa è autorizzata ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 11/2010. Rientrano in tale fattispecie anche le operazioni disposte seguendo le indicazioni di un frodatore, comprese le ipotesi qualificate come operazioni “sotto dettatura”: l’atto dispositivo resta imputabile al pagatore. Il Collegio non procede quindi alla verifica dell’autenticazione ai sensi degli artt. 10 e seguenti del medesimo decreto.
Resta possibile valutare una responsabilità concorrente della banca secondo le norme di diritto comune, se emerge un apporto causale del prestatore alla frode. Il Collegio individua tre ipotesi: mancata disponibilità del numero verde, mancata identificazione del tentativo di frode da parte di un dipendente cui il pagatore si sia rivolto, mancato rilievo di indici di frode in caso di pagamenti disposti nella convinzione di effettuare accrediti.
Nel caso concreto nessuna ricorre. Non vi è evidenza che il cliente abbia contattato la banca prima delle operazioni, né che abbia incontrato ostacoli nei canali di assistenza. Si è recato in filiale solo il 21.03.2024, dopo aver disposto tutti i bonifici. Quanto agli indici del D.M. n. 112/2007, adottato in attuazione della legge n. 166/2005, mancano gli estratti conto che consentano di valutare se l’operatività fosse anomala rispetto al profilo storico del rapporto.
Neppure il profilo contrattuale fonda responsabilità: manca la copia del contratto e non è allegato il superamento di alcun limite operativo. La domanda documentale ex art. 119 del testo unico bancario è soddisfatta dalla produzione dell’estratto conto e dei log delle operazioni, comprensivi dei dati sui beneficiari. La causa del pregiudizio è integralmente ricondotta alla condotta del frodatore e del ricorrente. Il ricorso non è accolto.
Nota della Redazione
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