Revoca legittima per assegno societario senza spendita del nome (ABF Collegio di Napoli n. 3513 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione nella Centrale di allarme interbancaria per mancanza di autorizzazione è legittima, e costituisce atto dovuto per l’intermediario, quando l’assegno è tratto su conto intestato a una società ma è sottoscritto dal rappresentante legale senza spendita del nome dell’ente. Ai sensi dell’art. 11 r.d. n. 1736/1933, la sottoscrizione deve rendere palese il collegamento tra firmatario e società, mediante l’indicazione della denominazione sociale. La mancata spendita del nome integra gli estremi dell’emissione senza autorizzazione, con obbligo di iscrizione del nominativo del traente ai sensi dell’art. 9 l. n. 386/1990. Il preavviso di cui all’art. 9 bis l. n. 386/1990 è previsto per il solo difetto di provvista e non si applica alla mancanza di autorizzazione.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un conto personale e legale rappresentante di una società a responsabilità limitata semplificata titolare di altro conto, ha emesso un assegno di € 3.800,00 tratto sul conto societario. Il titolo, presentato all’incasso, era stato reso impagato con causale “firma di traenza per rappresentanza di soggetto non autorizzato”.

Il ricorrente scopriva poi la segnalazione in CAI a proprio nome come persona fisica, senza preavviso, con validità dall’8 maggio al 7 novembre 2025 e codice revoca 02. Nonostante la regolarizzazione con liberatoria del beneficiario e i reclami, la banca confermava la segnalazione. Da qui il ricorso all’Arbitro, con domanda di cancellazione e risarcimento dei danni quantificati in complessivi € 4.000,00, oltre spese legali.

La motivazione del Collegio

In via preliminare, il Collegio riqualifica la posizione del ricorrente. Benché nel modulo di ricorso questi si definisca consumatore, la segnalazione riguarda un assegno tratto su conto societario, della società di cui è legale rappresentante. La controversia va quindi decisa nella composizione relativa alle liti che coinvolgono un non consumatore.

Nel merito, il Collegio muove dall’art. 11 r.d. n. 1736/1933, secondo cui ogni sottoscrizione deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. Richiamando il parere dell’Associazione Bancaria Italiana n. 1349 dell’11 maggio 2017, si afferma che chi trae l’assegno in virtù di un potere di rappresentanza deve rendere palese tale situazione, spendendo il nome della società. L’assegno emesso su conto societario ma privo di indicazione cartolare che lo riferisca all’ente deve considerarsi emesso in mancanza di autorizzazione.

La conclusione trova conforto nella giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 13463 del 2006) e nell’orientamento dello stesso Arbitro (Collegio di Palermo n. 3171 del 2023, Collegio di Bari n. 23346 del 2019, Collegio di Roma n. 18050 del 2021): l’iscrizione va effettuata in danno del nominativo del rappresentante che ha agito senza spendita del nome della società, ai sensi dell’art. 9 l. n. 386/1990.

Quanto alla causale utilizzata, il Collegio osserva che la banca si è attenuta alle causali della circolare del Ministero dell’industria n. 3512 del 30 aprile 2001. Nella mancanza di autorizzazione non è consentita alcuna regolarizzazione tardiva: l’iscrizione deve essere effettuata dall’istituto trattario entro il ventesimo giorno dalla presentazione del titolo. La segnalazione è dunque atto dovuto, non evitabile né sanabile, e il preavviso dell’art. 9 bis l. n. 386/1990 riguarda solo il difetto di provvista. Sul punto si richiamano Collegio di Roma n. 18976 del 2020 e Collegio di Bologna n. 22863 del 2019.

Il Collegio esclude quindi alcuna illegittimità della condotta della banca. Anche la domanda risarcitoria va respinta, risultando priva di adeguata allegazione probatoria, così come la richiesta di rimborso delle spese legali. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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