Perdita del retributivo di anzianità e discontinuità tra rapporti di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8842 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pretesa al mantenimento del trattamento economico di anzianità maturato presso il precedente datore non è azionabile nei confronti del cessionario quando risulti accertata la discontinuità tra i rapporti di lavoro, con il primo conclusosi per effetto di un licenziamento non impugnato. La censura che deduce la violazione dell’art. 2112 c.c. è inconferente laddove il giudice di merito abbia escluso la sussistenza di un trasferimento d’azienda, dando atto della novità dei contratti instaurati con il nuovo soggetto imprenditoriale. La doppia conforme preclude l’esame di un motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 4, c.p.c. che riproponga la valutazione della continuità temporale dei rapporti quale fatto decisivo.

Il Fatto

Un gruppo di lavoratori, già dipendenti di una società, agiva nei confronti della società cessionaria per ottenere la conservazione del trattamento economico di anzianità maturato durante il precedente rapporto, con la condanna al pagamento delle relative differenze retributive.

Il Tribunale rigettava la domanda, escludendo la prosecuzione del rapporto tra le due società e ritenendo che con la cessionaria si fosse costituito un nuovo rapporto di lavoro, successivo al licenziamento intimato dal precedente datore e rimasto non impugnato. La Corte d’Appello confermava la decisione, aggiungendo che la domanda di accertamento dell’illegittimità del recesso era nuova e che comunque mancava la continuità tra i due rapporti.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte, richiamata la continuità con precedenti pronunce sulla medesima vicenda, ha esaminato i tre motivi di ricorso, ritenendoli tutti infondati o inammissibili.

Con riferimento al primo motivo, incentrato sull’art. 32, comma 4, lett. c), legge n. 183/2010 in tema di decadenza dall’impugnativa del licenziamento, il Collegio ne ha dichiarato l’inconferenza, poiché la sentenza impugnata non aveva fatto alcun riferimento alla decadenza, fondandosi invece sull’accertamento della discontinuità dei rapporti e sulla mancata impugnazione del licenziamento.

La seconda censura, relativa alla violazione dell’art. 2112 c.c. e delle Direttive 77/187/CEE e 2001/23/CE, è stata parimenti ritenuta inconferente: la Corte territoriale aveva infatti escluso l’esistenza di un trasferimento d’azienda, valorizzando la novità del rapporto e dei contratti stipulati con la nuova società, con la conseguente impossibilità di rapportare la pretesa al primo rapporto, ormai esauritosi.

Il terzo motivo, che denunciava l’omesso esame della continuità temporale tra la cessazione del primo rapporto e l’inizio del secondo, è stato infine dichiarato inammissibile, in quanto precluso dalla doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. e dell’art. 360, comma 4, c.p.c.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione della società intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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