Rimborso costi up front e spese assistenza nella cessione del quinto estinta (ABF Collegio di Palermo n. 7984 del 02.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento stipulati prima del 25 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi c.d. up front, non essendo l’interpretazione conforme alla sentenza Lexitor in contrasto con il dato testuale dell’art. 125-sexies t.u. bancario. Il criterio di riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia basata su un principio di proporzionalità, è determinato dal Collegio in via integrativa secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi restano fermi gli orientamenti consolidati dell’ABF. Le spese di assistenza professionale costituiscono un danno emergente risarcibile, ma la relativa domanda va respinta quando la presenza del legale non era oggettivamente necessaria.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso innanzi al Collegio di Palermo dopo l’esito negativo del reclamo rivolto all’intermediario. Aveva stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio e lo aveva estinto anticipatamente rispetto alla durata originaria. Lamentava di non aver ottenuto il rimborso di tutti gli oneri e chiedeva complessivamente € 1.335,24, di cui € 489,60 per spese di istruttoria e € 845,64 per commissioni di intermediazione creditizia, oltre interessi e spese di assistenza difensiva quantificate in € 200,00.

L’intermediario ha resistito sostenendo di aver corrisposto quanto dovuto in sede di estinzione. Ha precisato che il contratto individuava gli oneri rimborsabili e che le voci richieste riguardavano attività di preistruttoria, integralmente esaurite prima dell’estinzione, o somme corrisposte a un terzo. Ha inoltre sostenuto che la sentenza Lexitor sarebbe stata superata dalla successiva giurisprudenza della Corte di giustizia sul credito immobiliare, che distingue costi recurring e costi up front.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce l’evoluzione dell’orientamento in materia. Fino al dicembre 2019 la giurisprudenza dei Collegi ABF, in coerenza con gli indirizzi della Banca d’Italia del 2009 e del 2011, riteneva rimborsabili solo i costi recurring, ossia quelli soggetti a maturazione nel tempo, applicando il criterio proporzionale del pro rata temporis, ed escludeva i costi up front, relativi ad attività preliminari già esaurite.

Con la decisione 11 settembre 2019, causa C-383/18, la Corte di giustizia ha affermato che il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. Il Collegio di Coordinamento ABF, con la decisione n. 26525 del 2019, ha dato immediata applicazione a tale principio, riconoscendo la rimborsabilità anche delle voci up front. Il Collegio richiama poi l’art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021, che aveva differenziato la disciplina dei contratti stipulati prima e dopo l’entrata in vigore della legge di conversione.

La Corte costituzionale, sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”, escludendo che l’interpretazione conforme a Lexitor fosse contra legem e qualificandola anzi come doverosa. Da ciò i Collegi ABF hanno tratto la conferma dell’orientamento del Collegio di Coordinamento per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021. Il Collegio osserva che il successivo intervento della legge di conversione del D.L. n. 104/2023 non ha mutato tale assetto, dovendosi comunque fare riferimento alla linea interpretativa della sentenza Lexitor.

Applicando questi principi al caso concreto, e tenendo conto delle somme già corrisposte dall’intermediario, il Collegio riconosce il diritto della ricorrente alla retrocessione secondo i criteri indicati, con un risultato inferiore alla pretesa perché quest’ultima aveva applicato il criterio proporzionale a tutte le voci di costo. Quanto alle spese di assistenza professionale, il Collegio richiama la decisione n. 4580/2025 del Collegio di Coordinamento, che le ha qualificate come danno emergente risarcibile secondo le regole di diritto comune, ma ritiene di respingere la domanda, come già fatto in fattispecie analoga, perché la presenza di un legale non era oggettivamente necessaria e non emergeva alcun comportamento scorretto o ostruzionistico dell’intermediario.

Il ricorso è quindi accolto parzialmente, con condanna dell’intermediario alla restituzione di € 1.165,68 oltre interessi legali dalla data del reclamo, al contributo di € 200,00 in favore della Banca d’Italia e al rimborso di € 20,00 alla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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