Truffa telefonica e bonifici istantanei: concorso di colpa dell’intermediario e rimborso parziale (ABF Collegio di Milano n. 2677 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento disposte dal cliente mediante inserimento dei fattori di autenticazione, ancorché sollecitate da un truffatore che lo guidi passo per passo, sono autorizzate e non rientrano nel regime delle operazioni non autorizzate di cui al D. Lgs. n. 11/2010 e alla direttiva 2015/2366/UE. Resta tuttavia esperibile la verifica del concorso di colpa dell’intermediario, alla luce degli obblighi di protezione ex art. 1375 c.c. e del generale dovere di monitoraggio delle operazioni. Gli indici del D.M. 112/2007 non hanno valore precettivo diretto, ma il Collegio può valorizzare anomalie ulteriori desunte dall’andamento storico del rapporto, purché documentate. In presenza di un’operatività palesemente anomala per numero, importo, tempo di esecuzione e beneficiari, la mancata adozione di presidi automatici di blocco giustifica la ripartizione del danno a metà tra cliente e intermediario.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto riferibile a una farmacia, riceveva un SMS con la grafica tipica dell’intermediario, che lo avvertiva di un bonifico in corso da circa € 7.000 e lo invitava a chiamare un numero indicato nel messaggio. Contattato il numero, un sedicente operatore lo informava di un tentativo di hackeraggio del conto e preannunciava il contatto delle forze dell’ordine; seguivano chiamate da numeri apparentemente riconducibili a una caserma e a un commissariato, durante le quali il truffatore predisponeva da remoto i bonifici e induceva il cliente ad autorizzarli.
Venivano così disposti 68 bonifici istantanei verso 9 beneficiari. Il reclamo del 5.11.2025 era riscontrato negativamente e il ricorrente adiva l’ABF chiedendo la restituzione dell’intero importo. L’intermediario eccepiva la colpa grave del cliente, l’assenza di malfunzionamenti e la riconducibilità delle operazioni al medesimo dispositivo e indirizzo IP abitualmente utilizzati.
La motivazione del Collegio
Il Collegio rileva anzitutto una divergenza tra il ricorso e la denuncia circa il contributo del cliente. Nel ricorso questi sostiene che il truffatore sarebbe entrato nel conto e avrebbe materialmente predisposto i bonifici, mentre nella denuncia riferisce di averli autorizzati seguendo le indicazioni ricevute sul proprio PC. Dagli atti risulta che log in e attività dispositiva si sono svolti dal medesimo indirizzo IP e con la stessa tipologia di device dei giorni precedenti.
Le operazioni si configurano pertanto come eseguite dal cliente “sotto dettatura”, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione: l’operazione è dunque autorizzata e non rileva il regime delle operazioni non autorizzate, con conseguente superfluità della verifica di corretta esecuzione e autenticazione.
Il Collegio passa allora a verificare l’eventuale concorso di colpa dell’intermediario. Pur escludendo indici di anomalia riconducibili al D.M. 112/2007, richiama l’orientamento condiviso tra i Collegi secondo cui quei principi esprimono un generale obbligo di monitoraggio delle operazioni. Su questa base valorizza anomalie ulteriori: 68 bonifici istantanei in circa tre ore verso 9 beneficiari sconosciuti e non abituali, per un importo complessivo considerevole, con tentativi falliti per superamento del limite di transazione, grafica dell’emittente e assenza di errori lessicali.
Quanto alle notifiche via mail per ogni operazione, l’intermediario documenta la ricezione corretta (“SMTP response 2.0.0 OK”), ma dagli atti non è verificabile la titolarità dell’indirizzo; il cliente, nelle repliche, non contesta l’effettivo ricevimento. Il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui, in casi analoghi di molteplici bonifici anomali ravvicinati, sussiste una responsabilità concorrente dell’intermediario, tenuto ex art. 1375 c.c. ad adottare presidi automatici idonei a bloccare operatività non in linea con la normale movimentazione.
La ripartizione è fissata a metà: da un lato il numero ravvicinato di operazioni rende l’operatività di per sé anomala, dall’altro l’avviso via mail dopo ciascun bonifico avrebbe potuto allertare il ricorrente prima del compimento di tutte le 68 operazioni. Il ricorso è quindi accolto parzialmente, con riconoscimento di € 49.714,00, oltre € 20,00 per il rimborso del contributo e € 200,00 a favore della Banca d’Italia.
Nota della Redazione
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