Estinzione anticipata cessione del quinto: oneri recurring pro rata e up front (ABF Collegio di Milano n. 1557 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di cessione del quinto dello stipendio sottoscritti prima del 25 luglio 2021, l’art. 27 del d.l. n. 104/2023, convertito con legge n. 136/2023, conferma che in caso di estinzione anticipata non sono soggette a riduzione le sole imposte, restando invece rimborsabili tutti gli altri costi sostenuti dal cliente. In assenza di diversa pattuizione contrattuale, ai costi recurring si applica il criterio pro rata temporis e ai costi up front il criterio della c.d. curva degli interessi, in continuità con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019. Il diritto alla riduzione del costo totale del credito non comprende i costi per prestazioni già integralmente eseguite al momento del rimborso anticipato. Le spese legali sono riconosciute solo in presenza di un comportamento gravemente scorretto o significativamente dilatorio dell’intermediario.

Il Fatto

Il ricorrente ha concluso un contratto di cessione del quinto con un intermediario, decorrente nell’aprile 2018, per un capitale lordo di euro 38.520,00 da rimborsare in 120 rate mensili. Il finanziamento è stato estinto anticipatamente nel maggio 2023, dopo il pagamento di 60 rate, senza che gli fossero restituiti gli oneri pro quota. Dopo il reclamo, riscontrato negativamente, ha adito l’Arbitro chiedendo la restituzione di euro 2.562,93, oltre interessi legali dal reclamo, spese legali di euro 200,00, il contributo di euro 20,00 e la restituzione di quote eventualmente versate dopo l’estinzione.

L’intermediario ha eccepito l’applicabilità dell’art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950, che renderebbe l’ordinamento nazionale impermeabile all’interpretazione Lexitor, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia del 9 febbraio 2023 sulla non rimborsabilità dei costi per prestazioni già eseguite. Ha quindi concluso per il rigetto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha qualificato la fattispecie come estinzione anticipata di un contratto sottoscritto in data 09/04/2018, dunque prima del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021. Da ciò deriva l’applicazione del regime transitorio, che il d.l. n. 104/2023 ha definitivamente chiarito.

La norma del Decreto Omnibus ha confermato che, nel rispetto del diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte di Giustizia, non sono soggette a riduzione le sole imposte. Resta quindi ferma la riduzione di tutti gli altri costi sostenuti dal cliente. L’eccezione dell’intermediario sulla non rimborsabilità di istruttoria e commissioni è stata superata da questa lettura.

Quanto ai criteri di calcolo, il Collegio ha richiamato gli orientamenti condivisi tra i Collegi per i contratti ante 25 luglio 2021: in assenza di diversa pattuizione, ai costi recurring si applica il pro rata temporis e ai costi up front la curva degli interessi, in continuità con la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento. Applicando tali criteri, il Collegio ha quantificato il dovuto in euro 1.420,17, arrotondati a euro 1.420,00, importo inferiore alla richiesta del ricorrente, che aveva esteso il pro rata a tutte le voci.

La domanda di restituzione di quote versate dopo l’estinzione o in eccedenza è stata respinta per difetto di onere probatorio. Le spese legali non sono state riconosciute: secondo la decisione n. 4580/2025 del Collegio di Coordinamento, il risarcimento presuppone un comportamento gravemente scorretto o ingiustificatamente dilatorio, non ravvisabile nel caso concreto.

Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, con condanna dell’intermediario al pagamento di euro 1.420,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo, al contributo di euro 200,00 alla Banca d’Italia e al rimborso di euro 20,00 alla parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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