Bonifici disconosciuti e autenticazione forte: onere probatorio dell’intermediario (ABF Collegio di Milano n. 1558 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento disconosciute dall’utilizzatore, ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 11/2010 il prestatore di servizi di pagamento deve provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito conseguenze di malfunzionamenti. Tale onere è necessario ma non sufficiente: per esonerarsi da responsabilità ai sensi dell’art. 10, comma 2, il prestatore deve dimostrare che l’uso indebito è riconducibile a frode o colpa grave dell’utilizzatore. Poiché la prova dell’autenticazione forte del cliente costituisce un prius logico rispetto alla prova della colpa grave, in caso di difetto di piena prova sull’autenticazione la domanda restitutoria va accolta integralmente.

Il Fatto

Il ricorrente ha disconosciuto tre operazioni eseguite tramite home banking il 12.05.2025 e il 20.05.2025, per un importo complessivo di € 14.000,00, chiedendo la restituzione delle somme e il rimborso di € 10,00 a titolo di commissioni. L’intermediario, riscontrato negativamente il reclamo, ha controdedotto che il cliente non ha allegato alcuna documentazione sulla truffa subita, che le operazioni sono state correttamente contabilizzate, registrate e autenticate mediante inserimento delle credenziali e che non sono stati riscontrati malfunzionamenti o intrusioni nei sistemi informatici.

La motivazione del Collegio

Il Collegio qualifica le operazioni contestate come rientranti nell’ambito applicativo del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di attuazione della direttiva PSD 2. Richiama quindi la ripartizione dell’onere probatorio fissata dall’art. 10, comma 1, e la necessità che il prestatore dimostri ulteriormente, ai fini dell’esonero, la riconducibilità dell’uso indebito a frode o colpa grave dell’utilizzatore, secondo gli obblighi di condotta imposti dall’art. 7 d.lgs. n. 11/2010.

Sul punto il Collegio richiama l’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 22745/2019, secondo cui la produzione documentale volta a provare l’autenticazione e la regolarità formale dell’operazione non soddisfa di per sé l’onere probatorio, dovendo l’intermediario indicare specificamente gli elementi di fatto che caratterizzano le modalità esecutive e dai quali possa trarsi la prova presuntiva della colpa grave dell’utente.

Il Collegio passa poi alla disciplina dell’autenticazione forte del cliente, richiamando gli artt. 97 e 98 della PSD 2, l’art. 10-bis del d.lgs. n. 11/2010, le norme tecniche di regolamentazione EBA recepite con il Regolamento delegato UE 2018/389, applicabile dal 14 settembre 2019, e i criteri interpretativi EBA. Evidenzia inoltre l’art. 12 del medesimo decreto, che esclude qualsiasi perdita a carico del pagatore, salvo frode, quando il prestatore non esiga un’autenticazione forte. L’autenticazione forte, definita dall’art. 1, lett. q-bis, si fonda su due o più elementi indipendenti tra conoscenza, possesso e inerenza ed è richiesta nell’accesso al conto, nell’esecuzione delle singole operazioni e rispetto a ogni azione a distanza che comporti rischio di frode.

Nel caso concreto, quanto alle prime due operazioni, risulta il codice OTP inviato al numero di telefono del cliente, ma non è chiaro il secondo fattore di autenticazione impiegato. Quanto alla terza operazione, l’intermediario non ha prodotto alcuna evidenza sulle modalità di autenticazione, limitandosi a fornire i log di un’operazione di provvista prodromica, per la quale opera la regola del Collegio di Coordinamento n. 8671 del 23 luglio 2024: i pagamenti tra conti dello stesso utente presso il medesimo intermediario possono essere sottratti all’obbligo di SCA anche quando abbiano costituito la provvista di successive operazioni fraudolente.

In difetto di piena prova sull’autenticazione, il Collegio accoglie integralmente la domanda restitutoria e condanna l’intermediario al pagamento di € 14.000,00. Respinge invece la richiesta di rimborso delle commissioni, priva di prova. L’intermediario soccombente è tenuto a corrispondere alla Banca d’Italia € 200,00 per le spese della procedura e al ricorrente € 20,00 per il rimborso del contributo di presentazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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