Il coerede può chiedere all’ABF la liquidazione della quota del libretto postale (ABF Collegio di Milano n. 4602 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all’ABF il credito del de cuius caduto in successione, sia limitatamente alla propria quota sia per l’intero, senza che l’intermediario possa eccepire la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento eseguito dall’intermediario a mani del coerede ricorrente ha efficacia liberatoria anche verso i coeredi che non hanno agito, i quali possono far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente. Il principio si applica anche alle domande di liquidazione inerenti i libretti postali. Il reclamo preventivo costituisce condizione di procedibilità del ricorso e la sua efficacia, avendo natura ricettizia, può essere provata con ogni mezzo. Gli interessi legali maturano solo su crediti liquidi ed esigibili e in presenza di un ritardo imputabile al debitore.
Il Fatto
La ricorrente, coerede legittima del padre defunto per una quota del 20%, aveva chiesto all’intermediario la liquidazione della propria porzione sulle somme depositate su libretti postali intestati al genitore. La richiesta era stata inviata tramite p.e.c. ed era stata accompagnata dalla consegna a mano di una raccomandata presso la filiale. Non avendo ricevuto riscontro, la ricorrente si era rivolta all’ABF deducendo la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede e chiedendo la liquidazione della quota, oltre agli interessi legali.
L’intermediario eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza del preventivo reclamo, contestando l’assenza della ricevuta di consegna della p.e.c. e l’inidoneità dell’indirizzo utilizzato. Nel merito sosteneva che la liquidazione richiedesse la quietanza congiunta di tutti gli eredi e la preventiva definizione degli adempimenti fiscali.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. Dalla documentazione in atti emerge che una copia del reclamo era stata consegnata presso la sede fisica dell’intermediario, con firma apposta accanto alla dicitura “per ricevuta”. Poiché la comunicazione ha natura ricettizia, ai sensi degli artt. 1334 e 1335 cod. civ. la sua efficacia è legata alla conoscibilità legale, provabile con ogni mezzo. La mancata contestazione specifica, ex art. 115 c.p.c., della sottoscrizione lascia presumere che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità dell’intermediario.
Nel merito, il Collegio rileva che le ragioni del resistente, fondate sugli artt. 184 e 187 del d.P.R. n. 156/1973, non sono condivisibili. Richiamando l’orientamento del Collegio di coordinamento (dec. n. 27252/2018), formatosi in adesione alla Cass. ord. n. 27417/2017, si afferma che il singolo coerede può agire davanti all’ABF per la propria quota o per l’intero, senza che l’intermediario possa opporre l’esigenza del litisconsorzio. Il pagamento al ricorrente è liberatorio anche verso gli altri eredi.
Tale indirizzo, precisa il Collegio, trova applicazione anche per i libretti postali (Coll. Milano, dec. n. 18489/2020). Il ricorso è dunque accolto e l’intermediario è tenuto a corrispondere la quota ereditaria calcolata sul saldo dei libretti oggetto di ricorso.
Quanto agli interessi legali, il Collegio li esclude. In base agli artt. 1282 e 1224 cod. civ., maturano solo su crediti liquidi ed esigibili e in presenza di un ritardo imputabile al debitore. Nel contesto successorio l’esigibilità dipende dalla definizione degli adempimenti fiscali e documentali e dalla corretta individuazione degli aventi diritto: il ritardo, sotto questo profilo, non è imputabile all’intermediario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1224 c.c. – Danni nelle obbligazioni pecuniarie
- Art. 1282 c.c. – Interessi nelle obbligazioni pecunarie
- Art. 1334 c.c. – Efficacia degli atti unilaterali
- Art. 1335 c.c. – Presunzione di conoscenza
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove