Cessione ramo idrico e gradimento dell’ente: difetto di interesse del terzo (TAR Lazio n. 330 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo che impugni la presa d’atto con cui l’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale ritenga non necessaria l’espressione del proprio gradimento su una cessione di ramo d’azienda relativa al servizio idrico integrato è inammissibile per difetto di interesse ove dall’accoglimento non derivi alcuna utilità concreta. L’eventuale annullamento dell’atto comporta, come effetto conformativo, al più l’adozione di una nuova delibera di gradimento o di diniego ai sensi dell’art. 31 della Convenzione di gestione, ma non determina l’apertura di una trattativa negoziale in favore del ricorrente. L’interesse ad agire presuppone una situazione giuridica soggettiva idonea a conseguire il bene della vita, non essendo sufficiente la mera aspirazione all’acquisizione della partecipazione. Le controversie relative alla gestione di concessioni di pubblici servizi rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. e seguono il rito di cui all’art. 119, comma 1, lett. c), c.p.a., con termine ordinario di sessanta giorni.

Il Fatto

La ricorrente, società attiva nel settore idrico, aveva sottoscritto nel 2016 un contratto preliminare per l’acquisto dell’intero capitale di una società veicolo titolare del 49% di una società mista affidataria del servizio idrico integrato. L’operazione non si concludeva per il diniego espresso dall’ente di governo dell’ambito n. 4, delibera mai impugnata.

Appresa nel marzo 2023 la notizia di trattative tra un gruppo infrastrutturale e il socio privato per la cessione del ramo d’azienda idrico, la ricorrente diffidava l’ente ad assentire l’operazione. L’ente, con delibera del 7 settembre 2023, si limitava a prendere atto della cessione, ritenendo non necessaria l’espressione del gradimento ex art. 31 della Convenzione. Di qui il ricorso, con contestuale domanda di annullamento degli atti presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni in rito. Infondata è quella di difetto di giurisdizione: la controversia concerne la gestione di una concessione di pubblico servizio e rientra nella giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

Priva di pregio è anche l’eccezione di tardività. Il ricorso non attiene alla materia degli appalti, bensì ai provvedimenti relativi alla costituzione e modificazione di società da parte degli enti locali, riconducibili all’art. 119, comma 1, lett. c), c.p.a., con termine ordinario di sessanta giorni. Il ricorso è pertanto tempestivo.

Fondata è invece l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse. Il contratto preliminare del 2016 era stato risolto per effetto del diniego dell’ente, rimasto inoppugnato, con conseguente esclusione di ogni legittima aspettativa della ricorrente sull’acquisizione delle quote. La missiva del 2023, con cui la ricorrente aveva ribadito il proprio interesse, non muta il quadro.

Dall’eventuale annullamento della delibera di presa d’atto non discenderebbe alcuna utilità concreta. L’ente dovrebbe assumere, come effetto conformativo, semmai una nuova delibera di gradimento o di diniego, ma giammai si aprirebbe una trattativa negoziale in favore della ricorrente, che coinvolgerebbe soggetti diversi da quelli del preliminare risolto. La partecipazione del 49% resterebbe in capo all’attuale socio, non obbligato a trattare con la ricorrente.

Il ricorso è quindi inammissibile. La peculiarità della fattispecie giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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