Trasferimento depositi chimici in porto non integra finalità programma straordinario (TAR Liguria n. 329 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rilocalizzazione dei depositi di prodotti chimici dalle aree urbane all’interno del porto non rientra nelle finalità di ripresa e sviluppo dei traffici portuali perseguite dall’art. 9-bis del d.l. n. 109/2018, convertito dalla legge n. 130/2018, ma risponde a esigenze di riqualificazione urbana estranee al programma straordinario di investimenti. L’inserimento della funzione di movimentazione e stoccaggio di rinfuse liquide, comprensiva dei prodotti petrolchimici, in aree destinate a merci convenzionali e contenitori altera in modo sostanziale la caratterizzazione funzionale del piano regolatore portuale e non può essere introdotto mediante adeguamento tecnico-funzionale ex art. 5, comma 5, legge n. 84/1994, occorrendo una variante ex art. 5, comma 4. L’incremento dei carichi ambientali connesso a sostanze pericolose e infiammabili eccede il perimetro dell’ATF. Resta applicabile il divieto di costruzione di depositi costieri di oli minerali sulle calate dei porti posto dall’art. 15 del d.m. 31 luglio 1934, non essendo integrati i requisiti ivi previsti né concessa alcuna deroga.

Il Fatto

Una società titolare di concessione demaniale per un deposito costiero di rinfuse liquide nel porto di Genova impugna gli atti con cui il Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera ha approvato il programma straordinario di investimenti, con stanziamento di trenta milioni di euro, e con cui l’Autorità di sistema portuale ha adottato la proposta di adeguamento tecnico-funzionale per ricollocare a ponte Somalia i depositi chimici di altra società, già ubicati nel quartiere di Multedo.

La ricorrente aveva presentato, insieme ad altre imprese, una domanda concorrente sulla medesima area, dichiarata improcedibile e recessiva. Con ricorso e motivi aggiunti censura la scelta localizzativa sotto molteplici profili, dalla violazione delle finalità del programma straordinario alla disciplina di sicurezza dei depositi di oli minerali, fino al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio riconosce la legittimazione attiva e l’interesse della ricorrente quale concorrente pretermessa, la cui istanza è stata dichiarata recessiva con deliberazione espressamente impugnata. La vicinitas e la titolarità di una concessione fino al 2041 confermano la concretezza del pregiudizio, anche in termini di congestione dei traffici e rischio di incidenti.

Nel merito, il primo motivo è accolto. Il trasferimento dei depositi risponde all’esigenza di rimuovere la promiscuità tra attività produttive e residenziali a Multedo: obiettivo di natura urbanistica, preesistente al crollo del viadotto e del tutto svincolato dalle finalità di ripresa e sviluppo dei traffici. Gli atti commissariali sono quindi annullati nelle parti in cui includono l’operazione e vi destinano le risorse.

Il Collegio ritiene poi non praticabile la via dell’ATF. Richiamando la giurisprudenza amministrativa sulla natura pianificatoria del piano regolatore portuale, rileva che i depositi contengono anche prodotti petrolchimici: la funzione non è riconducibile alla generica attività commerciale, ma a quella petrolifera, con sostanziale alterazione della caratterizzazione funzionale delle aree. L’incremento dei carichi ambientali, con applicazione del d.lgs. n. 105/2015, avrebbe richiesto una variante-stralcio.

Assume rilievo decisivo la violazione dell’art. 15 del d.m. 31 luglio 1934: mancano l’interramento dei serbatoi, la separazione dei bacini, la distanza di cinquecento metri dal mare e qualsiasi deroga. La stessa controinteressata aveva riconosciuto l’applicabilità della norma. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei decreti commissariali, delle deliberazioni del Comitato di gestione e del parere conclusivo, e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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