Chargeback su carta prepagata: termine di 120 giorni e operazioni autorizzate (ABF Collegio di Napoli n. 4792 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il cliente che dispone personalmente e consapevolmente un’operazione di pagamento non può invocare la disciplina delle operazioni non autorizzate né il termine di tredici mesi dell’art. 9 d.lgs. n. 11/2010. La procedura di chargeback non attribuisce un diritto incondizionato al rimborso, ma resta sottoposta ai limiti e alle condizioni del circuito di pagamento, ai sensi dell’art. 17, comma 8, d.lgs. n. 11/2010. Il prestatore di servizi di pagamento non risponde della mancata consegna della merce acquistata presso un venditore terzo, salvo che il contratto disponga diversamente. Esclusa ogni frode e ogni negligenza dell’intermediario nella gestione della procedura, la richiesta di rimborso non è fondata.

Il Fatto

Il ricorrente aveva acquistato on line un articolo, pagandolo con una carta di credito prepagata emessa dall’intermediario. La merce non gli era mai stata consegnata e il venditore non gli aveva restituito l’importo. Dopo aver presentato reclamo, riscontrato negativamente, il cliente si era rivolto all’Arbitro chiedendo il rimborso della somma all’intermediario.

L’intermediario si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Ha sostenuto che la vicenda non riguardava un’operazione non autorizzata, ma un’operazione autorizzata, e che la richiesta di chargeback, presentata oltre duecentosessanta giorni dopo il pagamento, era tardiva rispetto al termine di centoventi giorni previsto dai circuiti internazionali. Ha inoltre ricordato di essere estraneo alle controversie tra cliente e venditore.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto qualificato l’operazione. Il pagamento era stato disposto direttamente e personalmente dal ricorrente, sia pure nella convinzione, rivelatasi errata, di ricevere la merce. Non si trattava quindi di un’operazione non autorizzata ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 11/2010. La relativa tutela, comprensiva del termine di tredici mesi, non era invocabile. Il ricorrente aveva fondato la propria pretesa proprio su quel termine, ma il Collegio ha ritenuto l’assunto infondato, perché la disposizione richiamata riguarda una fattispecie del tutto diversa.

Passando al chargeback, il Collegio ha osservato che il contratto si limita a prevedere la possibilità di aprire una contestazione verso i circuiti di pagamento, senza indicarne procedura e termini. Secondo la ricostruzione dell’intermediario, i termini del regolamento del circuito erano ormai decorsi. Il Collegio ha richiamato l’orientamento dei Collegi territoriali secondo cui la procedura di chargeback non attribuisce un diritto incondizionato al rimborso ed è sottoposta ai limiti e alle condizioni del circuito, con termine di centoventi giorni dalla data dell’operazione.

Il Collegio ha inoltre escluso, in via di principio, una responsabilità dell’intermediario per la mancata consegna o la non conformità della merce acquistata con strumenti di pagamento, salvo diverse regole contrattuali. Gli accordi richiamati precisano espressamente che il cliente riconosce l’intermediario estraneo ai rapporti e alle controversie relativi ai beni acquistati. La controversia si riduce quindi al sindacato sulla diligenza dell’intermediario nell’adempiere all’ordine di pagamento.

Nel caso concreto il Collegio ha escluso sia un utilizzo fraudolento dello strumento di pagamento sia una negligenza dell’intermediario nella gestione della procedura di recupero. Non risultava dimostrata la fondatezza contrattuale della pretesa. Il ricorso è stato pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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