Revoca del fido e obblighi informativi della banca ricorso ABF infondato (ABF Collegio di Milano n. 4687 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La banca che revoca l’affidamento e sospende il fido non viola gli obblighi di correttezza e buona fede se ha reso note le modalità operative per il pagamento delle rate, individuate nel conto corrente di regolamento ancora attivo e con indicazione della causale. La contestazione del cliente che lamenti l’omessa cooperazione dell’intermediario deve essere provata ai sensi dell’art. 2697 c.c. È inammissibile la domanda generica con cui si chieda al Collegio di valutare “ogni conseguenza ritenuta equa e opportuna” per il ripristino dell’equilibrio contrattuale. È parimenti inammissibile, per violazione del divieto di mutatio libelli, la domanda di cancellazione delle segnalazioni in Centrale Rischi/SIC formulata per la prima volta in sede di repliche.
Il Fatto
La ricorrente, società intestataria di due mutui e di un conto corrente presso l’intermediario, contesta il comportamento della banca nella fase di gestione del rapporto. Sostiene che in data 02.01.2026 il conto presentava una disponibilità idonea a coprire le rate e che il 13.01.2026 l’intermediario ha revocato il fido senza comunicazione preventiva. Lamenta di non aver mai disdetto l’accredito e di aver chiesto invano le coordinate bancarie per procedere ai pagamenti, con una condotta che avrebbe violato i canoni di correttezza, buona fede e trasparenza e determinato un pregiudizio operativo.
L’intermediario ricostruisce i fatti in senso opposto: dopo aver rilevato transazioni fittizie sulla carta aziendale, non riteneva più possibile rinnovare l’elasticità di cassa di € 40.000,00; il 22.10.2025 comunicava la sospensione degli affidamenti con blocco dei movimenti in dare; il bonifico di € 3.350,00, privo di causale e disposto dopo la sospensione, veniva portato a de-conto dell’esposizione. La banca chiede il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio delimita anzitutto il perimetro della cognizione. Le richieste della ricorrente non configurano domande consulenziali, ma la domanda con cui si chiede di valutare “ogni conseguenza ritenuta equa e opportuna ai fini del ripristino del corretto equilibrio contrattuale” è generica e indeterminata e va dichiarata inammissibile.
Analoga sorte tocca alla richiesta di immediata cancellazione/rettifica di ogni segnalazione pregiudizievole in Centrale Rischi/SIC, avanzata solo con le repliche. Secondo l’orientamento consolidato dei Collegi, in quella sede non è ammessa una mutatio libelli ma solo una puntualizzazione delle domande già formulate: la domanda è quindi inammissibile.
Sul merito, la questione centrale riguarda la dedotta violazione dei canoni di trasparenza, correttezza e buona fede. La ricorrente assume che l’intermediario abbia omesso di fornire le modalità operative necessarie all’adempimento, in particolare le coordinate bancarie per il pagamento delle rate in scadenza, così creando una situazione riconducibile alla mora del creditore ex art. 1206 c.c.
Il Collegio osserva che dall’esame della documentazione risulta invece che l’intermediario ha indicato come effettuare i pagamenti: attraverso il conto corrente di regolamento, ancora attivo ancorché privo di fido, e con specificazione della causale. Il documento allegato dalla ricorrente in sede di repliche, che a suo dire attesterebbe la disponibilità a saldare le rate, non è leggibile.
Su queste basi il Collegio esclude che sia provata la negligenza dell’intermediario o la violazione dei principi di correttezza e buona fede. Il ricorso, in cui si assumeva anche una generica mancanza di riscontri tempestivi alle richieste informative, non viene accolto. Restano assorbite le ulteriori contestazioni, comprese quelle relative alla violazione dell’art. 118 TUB e all’uso della carta aziendale, non sorrette da adeguato supporto probatorio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1206 c.c. – Condizioni
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 118 TUB – Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali