Legittimo il chargeback se l’esercente viola le regole sulla carta di credito (ABF Collegio di Torino n. 3544 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legittimità del chargeback si valuta alla luce del regolamento contrattuale che disciplina il rapporto tra esercente e acquirer, con particolare riguardo alla ripartizione del rischio in caso di disconoscimento delle operazioni da parte del titolare della carta. Il rischio del disconoscimento ricade sull’esercente che abbia violato gli obblighi contrattuali e le regole di diligenza professionale: segnatamente quando abbia eseguito l’addebito mediante digitazione manuale dei dati della carta senza adeguata verifica dell’identità del cliente e della titolarità dello strumento, abbia frazionato l’importo in più transazioni e abbia rimborsato mediante bonifico anziché mediante storno sulla medesima carta. La circostanza che l’esercente sia stato vittima di una truffa non esclude la sua responsabilità ove la frode sia stata resa possibile o agevolata dalla violazione delle regole di diligenza poste a suo carico. In presenza di tali violazioni il riaddebito disposto dall’intermediario è legittimo.

Il Fatto

Un gestore di struttura alberghiera aveva ricevuto, tramite posta elettronica, una prenotazione per cinque camere con indicazione del numero di una carta di credito a garanzia del pagamento del soggiorno. L’esercente aveva quindi prelevato tramite POS l’importo complessivo di € 3.075,00. Sopravvenuto l’annullamento della prenotazione, l’albergo aveva restituito tramite bonifico € 2.800,00, trattenendo € 275,00 a titolo di penale.

Il titolare della carta aveva contestato le operazioni e l’intermediario aveva provveduto al chargeback dell’intero importo a carico dell’albergo. L’esercente ha adito l’Arbitro chiedendo il ristoro della differenza fra l’importo riaddebitato e la penale trattenuta, invocando la responsabilità dell’intermediario per non aver adottato le misure di sicurezza previste dalla normativa, anche con riguardo alla direttiva PSD2, e per aver disposto il riaddebito senza tener conto dei chiarimenti e della documentazione inviati nei termini. L’intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha ricondotto la questione alla verifica della legittimità dei riaddebiti in relazione a operazioni di pagamento eseguite mediante digitazione manuale dei dati della carta e successivamente disconosciute per utilizzo fraudolento. Ha richiamato il consolidato orientamento dell’Arbitro secondo cui la legittimità del chargeback va valutata alla luce del Regolamento esercenti, con particolare riguardo alla ripartizione del rischio in caso di disconoscimento delle operazioni da parte del titolare.

La documentazione in atti ha evidenziato una pluralità di violazioni degli obblighi contrattuali e delle regole di diligenza professionale. L’esercente ha operato in modalità manuale senza adeguata verifica dell’identità del cliente e della titolarità della carta; ha frazionato l’importo in più transazioni, in contrasto con il divieto dell’art. 10 lett. e) del regolamento; ha rimborsato mediante bonifico bancario anziché mediante storno sulla medesima carta, violando l’art. 10 lett. s); non ha infine acquisito né documentato l’accettazione scritta della cancellation policy, mancanza che impedisce di invocare le tutele specifiche del settore alberghiero.

Il Collegio ha quindi ribadito che, in presenza di violazioni degli obblighi contrattuali da parte dell’esercente, il rischio del disconoscimento grava su quest’ultimo, con conseguente legittimità del riaddebito. Ha richiamato la posizione del Collegio di Coordinamento, che ha qualificato il frazionamento delle transazioni come espressione di negligenza inescusabile dell’esercente.

Quanto all’eccezione di aver subito una truffa, il Collegio ha osservato che tale evenienza non esclude la responsabilità dell’esercente ove la frode sia stata resa possibile o agevolata dalla violazione delle regole di diligenza professionale poste a suo carico. Il ricorso è stato pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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