Prelievo fraudolento all’ATM, la mancata allegazione dei fatti integra colpa grave del cliente (ABF Collegio di Milano n. 3543 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di prelievo contestate, quando l’intermediario offre la prova dell’autenticazione forte della transazione, il sistema di pagamento risulta conforme alla Strong Customer Authentication e non emergono indici di anomalia, la mancata allegazione da parte del cliente delle circostanze di fatto della frode asseritamente patita costituisce un elemento da cui il Collegio trae il convincimento circa la colpa grave del cliente medesimo. Il ricorso che contesti l’utilizzo fraudolento dello strumento di pagamento senza offrire alcuna evidenza sulle modalità della frode e sul malfunzionamento dell’apparecchiatura è pertanto destinato al rigetto.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di essersi recato presso uno sportello ATM per effettuare un versamento. Durante la procedura l’apparecchiatura si sarebbe bloccata, impedendo l’operazione e la restituzione della carta; poco dopo il cliente riceveva un sms che lo informava di un prelievo di € 1.960,00. Il ricorrente contattava il numero verde dell’intermediario per disporre il blocco della carta, apprendeva dall’operatore che episodi simili possono ricondursi a terzi malintenzionati e presentava denuncia.
L’intermediario inizialmente riaccreditava l’importo, salvo poi stornarlo perché l’operazione risultava effettuata con il corretto inserimento del PIN. Il reclamo veniva riscontrato negativamente: dalle verifiche l’ATM non risultava manomesso, la carta non catturata e la transazione autenticata con codice PIN, senza errati inserimenti. Il ricorrente domanda il rimborso di € 1.960,00, oltre interessi legali, spese della procedura e di assistenza professionale.
La motivazione del Collegio
Il Collegio Milano esamina un’operazione di prelevamento contestata, per € 1.960,00, posta in essere il 19/07/2025. Alla data trovava applicazione il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal D.lgs. n. 218/17 di attuazione della direttiva 2015/2366/EU (PSD II), entrato in vigore il 13/01/2018. È agli atti la denuncia del cliente del 21/07/2025.
Sull’autenticazione forte, corretta registrazione e contabilizzazione, l’esame dei log informatici prodotti dall’intermediario dimostra che la transazione è stata correttamente autenticata tramite fattore di possesso, dato dall’inserimento della carta fisica dotata di microchip, e fattore di conoscenza, dato dal corretto inserimento del PIN.
Passando alla condotta delle parti e ai profili di colpa, il Collegio rileva la pressoché totale mancanza di allegazione delle circostanze di fatto della frode. Il ricorrente non produce alcuna evidenza né sulla chiamata asseritamente effettuata al numero verde né sulla manomissione o sul malfunzionamento dello sportello ATM.
Il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi ABF nelle contestazioni di utilizzi fraudolenti degli strumenti di pagamento. Quando ricorrono tre condizioni — l’intermediario ha offerto la prova dell’autenticazione delle transazioni disconosciute; il sistema di pagamento è conforme alla Strong Customer Authentication; non emergono indici di anomalia delle operazioni o ulteriori elementi — le mancate allegazioni del cliente sulle circostanze della frode costituiscono l’elemento da cui il Collegio trae il convincimento sulla colpa grave del cliente.
Su queste basi il Collegio non accoglie il ricorso, confermando lo storno dell’importo già riaccreditato in via provvisoria.
Nota della Redazione
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