Chargeback e irrevocabilità dell’ordine di pagamento: serve la prova dell’accordo (ABF Collegio di Roma n. 3763 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di chargeback costituisce deroga al principio di irrevocabilità dell’ordine di pagamento e richiede una specifica previsione normativa o negoziale. L’intermediario non risponde dell’operazione di pagamento autorizzata dal titolare, restando estraneo alla controversia commerciale con l’esercente. La deroga all’art. 17, D.Lgs. n. 11/2010 deve essere provata: in assenza del contratto e del regolamento del circuito, la domanda di rimborso non può trovare accoglimento.
Il Fatto
La ricorrente afferma di aver prenotato cinque biglietti aerei su una piattaforma online, pagando complessivamente euro 1.327,25. L’intermediario ha dapprima rimborsato l’importo e in seguito ha eseguito lo storno. La cliente precisa di aver aggiornato, su richiesta del merchant, l’indirizzo email su cui ricevere i biglietti, che tuttavia non le sono mai stati inviati. Ha sporto denuncia e chiede il riaccredito della somma.
L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di quindici giorni previsto dall’art. 101, paragrafo 2, della PSD2: il reclamo è stato inoltrato l’11.11.2025 e il ricorso il 14.11.2025. Nel merito sostiene che i voli sono stati confermati e completati, che la transazione è stata correttamente autorizzata e che lo storno trae origine da una controversia commerciale alla quale la banca è estranea.
La motivazione del Collegio
Il Collegio disattende l’eccezione preliminare. Dagli atti risulta l’invio del modulo di contestazione a giugno 2025 e uno scambio di email in cui l’intermediario informa del rifiuto del chargeback, con replica della cliente l’11.11.2025. I Collegi ABF sono soliti riconoscere natura di reclamo anche al modulo di richiesta di restituzione delle somme: il modulo inviato a giugno 2025 vale dunque come reclamo ai fini della procedura, a fronte di un ricorso presentato a novembre. L’eccezione è priva di pregio.
Nel merito, la questione attiene a una richiesta di rimborso relativa a un’operazione di pagamento conseguente all’inadempimento del fornitore, ossia al chargeback. Il Collegio esclude l’applicabilità dell’art. 11, D.Lgs. n. 11/2010, in tema di responsabilità per operazioni non autorizzate, essendo pacifico che l’operazione è stata autorizzata dalla ricorrente.
La procedura di chargeback, facendo eccezione al principio di irrevocabilità dell’ordine di pagamento posto dall’art. 17, D.Lgs. n. 11/2010, necessita di specifica previsione normativa o negoziale, come affermato dal Collegio di Coordinamento, dec. n. 1259/14 e n. 1260/14. Nel caso di specie non è in atti il contratto concluso tra le parti né il regolamento del circuito. Non essendo stata data alcuna prova di un accordo in deroga al principio di irrevocabilità imposto per legge, il Collegio ritiene che la domanda non possa trovare accoglimento, richiamando la decisione del Collegio di Torino n. 11245/2025.
Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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