Segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi e prova del danno da illegittima iscrizione (ABF Collegio di Palermo n. 3649 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di segnalazioni alla Centrale dei Rischi, la domanda di cancellazione di un’appostazione a sofferenza non è di per sé estranea alla competenza dell’Arbitro, ma richiede la verifica dei presupposti sostanziali dell’iscrizione. Il presupposto della sofferenza è il perdurante inadempimento del debitore, che non viene meno per il solo fatto che le rate siano state trattenute dalla busta paga e non riversate dal datore di lavoro delegato, allorché il contratto sia pro solvendo e il delegante resti debitore verso l’intermediario. Il danno da segnalazione non è in re ipsa: grava sul ricorrente l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’entità del pregiudizio e il nesso causale con l’iscrizione.

Il Fatto

Il ricorrente, debitore principale di due rapporti di finanziamento conclusi nel 2012 con l’intermediario — un contratto di cessione del quinto dello stipendio e una delegazione di pagamento —, lamenta l’illegittimità di una segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi per circa 6.700 euro, ne chiede la cancellazione e avanza domanda di risarcimento del danno. Sostiene che il debito segnalato derivi dal comportamento del datore di lavoro delegato, il quale, per sua espressa ammissione del 2018, ha trattenuto le rate senza riversarle al creditore.

L’intermediario eccepisce in via pregiudiziale la carenza di legittimazione passiva sulla domanda risarcitoria, l’incompetenza temporale — trattandosi di contratti del 2012, anteriori al limite del sesto anno precedente al ricorso — e l’incompetenza per materia, perché la richiesta di rettifica della posizione creditizia comporterebbe una pronuncia costitutiva estranea ai compiti dell’Arbitro. Nel merito chiede il rigetto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Sulla legittimazione passiva, osserva che la domanda risarcitoria consegue direttamente alla segnalazione effettuata dall’intermediario convenuto. Sull’incompetenza temporale, richiamando il precedente del Collegio di Palermo n. 1627/2024 e la decisione n. 4895/2025, ribadisce che la contestazione non attiene al momento genetico del contratto ma a fatti successivi: il mancato versamento delle rate trattenute e la conseguente segnalazione. Poiché l’iscrizione è proseguita fino all’agosto 2025, essa ricade nel periodo di competenza, trattandosi di segnalazione “a cavallo” del termine iniziale di cognizione.

Sull’incompetenza per materia, il Collegio richiama la decisione n. 3292/2023 e la già citata n. 1627/2024, oltre agli orientamenti del Collegio di Coordinamento n. 1956/2016 e n. 7716/2017, secondo cui l’Arbitro non può svolgere attività consulenziale né ricercare la verità oltre i fatti allegati e provati. Ritiene tuttavia che la domanda di eliminazione dell’iscrizione sia valutabile nel merito, poiché la segnalazione è pacifica e documentata dalla visura in atti.

Nel merito, il Collegio richiama la Circolare 139/91, Cap. II, sez. 2, par. 1.5: l’appostazione a sofferenza implica una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da singoli ritardi. Rileva che l’intermediario ha documentato l’irregolarità dei pagamenti dal novembre 2016, i solleciti inviati sia al datore di lavoro sia al ricorrente e la comunicazione del 2018 del commissario giudiziale della società datrice. Le buste paga da gennaio 2016 a dicembre 2018 attestano le trattenute, ma non risulta che il creditore, pur consapevole, abbia agito contro il datore di lavoro né abbia escusso il TFR posto in garanzia, per il quale — secondo il Collegio di Napoli n. 75/2023 — sarebbe stato necessario un debito liquido ed esigibile e la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine.

Tuttavia, il Collegio osserva che il contratto di cessione del quinto è pro solvendo e che, per la delegazione di pagamento, il delegante resta debitore verso l’intermediario in base all’art. 3 del contratto. Il ricorrente non era quindi liberato. Poiché è pacifico che l’intermediario non abbia mai ricevuto le somme trattenute, sussiste il presupposto sostanziale della segnalazione: il perdurante inadempimento.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio esclude la configurabilità del danno in re ipsa, richiamando il Collegio di Coordinamento n. 9311/2016: l’onere della prova grava sul ricorrente ai sensi dell’art. 2697 c.c. e la mera allegazione non consente di verificare entità e nesso causale del pregiudizio. Il ricorso è pertanto rigettato, anche quanto alle spese legali, non quantificate né documentate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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