Risoluzione del prestito finalizzato richiede inadempimento del fornitore (ABF Collegio di Roma n. 3765 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La risoluzione del contratto di prestito finalizzato ai sensi dell’art. 125 quinquies t.u.b. presuppone la sussistenza del collegamento contrattuale tra finanziamento e fornitura, la preventiva messa in mora del fornitore e un inadempimento di quest’ultimo non di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c.. L’onere di provare l’inadempimento grava sul consumatore, che deve documentare il fatto costitutivo del diritto fatto valere. Resta esclusa l’applicazione della norma ai contratti di somministrazione di cui agli artt. 1559 ss. c.c., per espressa previsione dell’art. 121 t.u.b.. In presenza di contratto con oggetto frazionabile, la risoluzione parziale del credito è ammissibile solo su esplicita domanda del ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente ha sottoscritto un prestito finalizzato all’acquisto e all’installazione di un impianto domotico, comprensivo di caldaia, cui si accompagnava l’offerta di una fornitura di energia elettrica a condizioni vantaggiose. Con lettera di gennaio 2024 ha messo in mora il fornitore, lamentando l’esecuzione soltanto parziale del contratto, e ha quindi chiesto all’Arbitro la risoluzione del finanziamento ai sensi dell’art. 125 quinquies t.u.b., con conseguente rimborso delle rate versate.

L’intermediario si è opposto sostenendo, tra l’altro, che il finanziamento riguardava esclusivamente la voce «detrazione climatizzazione», che non comprendeva alcuna fornitura di energia elettrica e che l’inadempimento non era stato provato. Ha inoltre contestato la stessa prova della messa in mora.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la fattispecie partendo dalla disposizione invocata. L’art. 125 quinquies t.u.b. riconosce al consumatore il diritto di risolvere il prestito finalizzato collegato a un contratto di fornitura di beni o servizi, ma solo al ricorrere di precisi requisiti, individuati sul richiamo al precedente del Collegio di coordinamento n. 12645 del 2021: la preventiva messa in mora del fornitore e un inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c..

Il primo passaggio riguarda il collegamento contrattuale. Il Collegio verifica la documentazione prodotta e ritiene sussistente il nesso tra il contratto di acquisto del sistema domotico e il finanziamento, che indica il prezzo e prevede il pagamento diretto alla società fornitrice, qualificata come intermediario del credito.

Il secondo passaggio concerne l’offerta di fornitura elettrica. Il Collegio osserva che l’art. 121 t.u.b. esclude espressamente l’applicazione dell’art. 125 quinquies t.u.b. ai contratti di somministrazione previsti dagli artt. 1559 ss. c.c. L’asserito inadempimento relativo ai chilowatt promessi non può quindi costituire presupposto utile alla risoluzione del contratto oggetto di doglianza.

Il nucleo decisivo resta la prova dell’inadempimento del fornitore. Il ricorrente sostiene che la caldaia sia stata consegnata ma non installata, almeno non integralmente. Il Collegio rileva però che la mancata installazione non risulta documentata e che non è possibile risalire all’incidenza dell’attività di installazione sul prezzo complessivo, mancando la documentazione utile. La messa in mora è invece comprovata dalla PEC del 15 gennaio 2024.

Su queste basi il Collegio conclude che l’inadempimento, non dimostrato, è al più parziale. Richiamando ancora il Collegio di coordinamento n. 12645 del 2021, ricorda che in presenza di contratto con oggetto frazionabile la risoluzione parziale del credito è ammissibile soltanto su esplicita domanda del ricorrente e in presenza di un adempimento parziale. Poiché il ricorrente ha chiesto la risoluzione integrale del finanziamento e il rimborso di tutte le rate, la domanda non può essere accolta. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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