Truffa del finto proprietario e ricarica su carta prepagata (ABF Collegio di Milano n. 3762 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata, anche se il pagatore è stato indotto in errore da un frodatore. Non viene quindi in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate di cui alla direttiva 2015/2366/UE (PSD2) e al d.lgs. n. 11/2010. Rientrano in tale fattispecie le operazioni eseguite seguendo le indicazioni del frodatore, comprese le c.d. operazioni “sotto dettatura”, e a maggior ragione quelle disposte nella piena consapevolezza di pagare, ancorché a favore di un impostore. Resta ferma la possibilità di ravvisare una responsabilità concorrente del PSP secondo le norme di diritto comune, ove emerga un apporto causale dell’intermediario alla frode.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo aver letto un annuncio di affitto, contattava la sedicente proprietaria di un appartamento. A seguito di uno scambio di messaggi, gli veniva richiesto un anticipo di € 850,00 per bloccare l’immobile. Eseguito un primo bonifico non andato a buon fine, il cliente veniva indirizzato verso un numero di carta prepagata, emessa dall’intermediario convenuto, sul quale versava la somma pattuita. Successivamente la presunta proprietaria avanzava una nuova richiesta di denaro; manifestati i sospetti del cliente, la donna interrompeva ogni contatto.
Accortosi della truffa, il ricorrente presentava denuncia alle autorità e un modulo di disconoscimento all’intermediario, riscontrato negativamente. Chiedeva quindi la restituzione dell’importo. L’intermediario eccepiva il difetto di legittimazione passiva, assumendo di essere istituto del solo beneficiario, e nel merito l’inapplicabilità della disciplina PSD2, trattandosi di operazione disposta personalmente dal cliente.
La motivazione del Collegio
Sul piano preliminare il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Richiamando l’orientamento secondo cui la legittimazione si determina in base alla prospettazione dell’attore e non alla titolarità effettiva del rapporto, questione di merito, si rileva che il ricorrente ha formulato specifiche contestazioni proprio nei confronti dell’intermediario convenuto, individuato come soggetto tenuto alla restituzione. Il Collegio valorizza inoltre il fatto che l’intermediario, ricevuto il modulo di disconoscimento, non abbia né riscontrato la richiesta né dichiarato la propria estraneità alla doglianza.
Nel merito, è pacifico che l’operazione sia stata eseguita direttamente dal cliente, il quale, cadendo vittima della truffa, ha personalmente disposto la ricarica nella convinzione di corrispondere una caparra per la locazione. Secondo l’orientamento dei Collegi, quando l’operazione è compiuta per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa è da considerarsi autorizzata. Non opera dunque il regime di responsabilità della PSD2 e del d.lgs. n. 11/2010. A maggior ragione vi rientrano le operazioni, come quella in esame, disposte nella piena consapevolezza di effettuare un pagamento, sia pure a favore di un impostore.
Il Collegio chiarisce che, in tal caso, non deve procedersi alla verifica della corretta esecuzione e autenticazione ai sensi degli artt. 10 ss. del d.lgs. n. 11/2010, essendo l’intermediario esonerato dalla prova di autenticazione e non configurabile una responsabilità oggettiva. È tuttavia ipotizzabile una responsabilità concorrente del PSP secondo il diritto comune, ove emerga un apporto causale alla frode: la mancata disponibilità del numero verde, la mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente, il mancato rilievo di indici di frode. Nessuna di tali ipotesi ricorre: il cliente ha imprudentemente versato denaro a una persona sconosciuta sulla sola base della sua dichiarazione, e l’intermediario ha provato che all’atto del versamento compare un messaggio di avvertimento contro le truffe, da accettare per presa visione.
La natura e il numero delle operazioni escludono infine indici di frode. Il ricorso è pertanto rigettato, non potendosi attribuire alcuna responsabilità all’intermediario per la truffa subita dal cliente.
Nota della Redazione
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