Chiamata professore universitario: valutazione comparativa e insindacabile scelta del Dipartimento (Cons. Stato n. 4070 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di chiamata dei professori universitari di prima e seconda fascia disciplinata dall’art. 18 legge n. 240/2010, la Commissione giudicatrice è titolare di un ruolo istruttorio e procede a una valutazione comparativa delle pubblicazioni, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati. La scelta del candidato da chiamare spetta al Dipartimento, che propone al Consiglio di Amministrazione, e non richiede una graduatoria né un accertamento analitico dei singoli titoli, essendo sufficiente un accertamento complessivo sulla maturità scientifica di ciascuno. Il principio costituzionale del concorso pubblico, letto con l’art. 97 Cost., non impone una sommatoria quantitativa dei titoli, ma una valutazione di qualità e congruenza delle competenze rispetto alle esigenze dell’ufficio. Il giudice amministrativo non può sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione se la scelta risulta non irragionevole e adeguatamente motivata.

Il Fatto

L’appellante partecipa alla procedura selettiva per un posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze politiche di una università pubblica. Insieme ad altri due candidati viene dichiarata idonea; uno dei due viene preferito per la ritenuta maggiore attinenza delle competenze ed esperienze. Il Rettore approva gli atti con proprio decreto e il Consiglio di Amministrazione delibera la chiamata.

L’interessata impugna davanti al TAR Toscana, deducendo plurime censure sulla composizione della Commissione, sui criteri di valutazione e sulla mancata considerazione della preponderanza dei propri titoli. Il TAR, con la sentenza n. 831/2024, respinge il ricorso. Propone quindi appello, articolato in tre motivi, mentre l’Università e il controinteressato resistono eccependo l’inammissibilità e l’improcedibilità del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni processuali. La nullità della procura speciale, la genericità delle censure di primo grado e la mera riproposizione dei motivi non vengono accolte. Il criterio applicato è quello di effettività della tutela giurisdizionale: rileva l’atto idoneo a manifestare senza incertezze la volontà di adire il giudice, la presenza di doglianze capaci di individuare le illegittimità contestate e la formulazione di motivi di appello che consentono di scrutinare l’erroneità della sentenza impugnata.

Nel merito, la Corte ricostruisce il riparto di competenze. L’art. 18 legge n. 240/2010 e il regolamento di Ateneo assegnano alla Commissione il compito di individuare i candidati idonei all’esito di una valutazione comparativa, mentre la proposta di nomina è formulata dal Dipartimento e approvata dal Consiglio di Amministrazione. La Commissione svolge quindi un ruolo istruttorio; il fatto che tutti i partecipanti siano stati dichiarati idonei non dimostra l’assenza di comparazione, ma segnala solo che i profili sono stati apprezzati nella fase successiva.

Il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui, nel reclutamento dei professori, non sussiste alcun obbligo di valutazione analitica dei singoli titoli, occorrendo un accertamento complessivo volto a verificare il livello di maturità scientifica. La censura sulla preponderanza numerica delle pubblicazioni e dei convegni non è condivisa: la valutazione non può ridursi a una sommatoria matematica che premi la mera anzianità, dovendosi valorizzare innovatività, qualità e congruenza disciplinare.

Quanto alla motivazione della proposta di chiamata, la Corte la ritiene non irragionevole. La scelta ha tenuto conto della maggiore coerenza del profilo prescelto con le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento, alla stregua della lex specialis della selezione. Il principio del concorso pubblico non si esaurisce in un meccanismo comparativo meramente quantitativo, ma richiede una valutazione complessiva delle competenze in raffronto ai requisiti della funzione, secondo i principi di imparzialità e buon andamento dell’art. 97 Cost.

Le doglianze sulla composizione della Commissione e sui criteri restano mere considerazioni non concretizzate in indizi di manifesta ingiustizia. L’accoglimento delle censure comporterebbe una indebita sostituzione del giudizio del giudice amministrativo a quello dell’amministrazione. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese per la complessità e novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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