Chiamata professori interni: giudizio comparativo e non solo idoneativo (Cons. Stato n. 4841 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procedura di chiamata dei professori di prima fascia, riservata ai docenti interni in possesso dell’abilitazione, di cui all’art. 24, comma 6, l. n. 240/2010, implica un giudizio comparativo e non meramente idoneativo. A sostenerlo concorrono il dato testuale, il raccordo con i principi costituzionali di cui all’art. 97, comma 4, Cost. e la necessaria lettura costituzionalmente orientata in materia di pubblico concorso. Alla Commissione spetta la valutazione tecnica dei profili e l’indicazione del candidato più meritevole; al Consiglio di Dipartimento resta il potere di verificare la congruenza del profilo prescelto con la programmazione didattica e scientifica, potendo disattendere l’indicazione con adeguata motivazione. La condivisione unanime dell’indicazione tecnica integra, per relationem, l’obbligo motivazionale.

Il Fatto

Un ateneo bandisce, ai sensi dell’art. 24, comma 6, l. n. 240/2010, una procedura valutativa per un posto di professore di prima fascia. Alla selezione partecipano tre docenti interni di seconda fascia, tutti abilitati. La Commissione, all’unanimità, esprime giudizi differenziati e indica la candidata migliore; il Rettore approva gli atti e il Consiglio di Dipartimento delibera la chiamata all’unanimità.

Il candidato non prescelto impugna davanti al TAR Campania, deducendo l’illegittima comparazione operata dalla Commissione e il difetto di motivazione. Il primo giudice accoglie il primo motivo, ritenendo la procedura meramente idoneativa, e annulla gli atti per essere stata sottratta al Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata. Propongono appello sia la candidata sia l’ateneo; l’appellato resiste, ripropone i motivi assorbiti e spiega appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i gravami e respinge le eccezioni di inammissibilità, escludendo la formazione di un giudicato interno sulla statuizione relativa al vizio di motivazione. Gli appellanti hanno censurato l’intero ordito argomentativo della sentenza, compresa la parte in cui il TAR ha valorizzato il ruolo del Consiglio di Dipartimento.

Nel merito, il Consiglio di Stato ritiene fondati entrambi gli appelli principali. Gli artt. 18 e 24 l. n. 240/2010 condividono la tendenziale preferenza per il giudizio comparativo: la differente platea dei destinatari, interna o esterna, non giustifica una deroga al principio di concorsualità. Il sintagma “su istanza dell’interessato” non muta la natura della valutazione. L’art. 97, comma 4, Cost. e i principi di buon andamento e imparzialità impongono una previa comparazione fondata sulla par condicio.

La Corte esamina poi il Regolamento d’Ateneo, rilevando la sostanziale sovrapponibilità dei criteri dettati per le due procedure. L’uso del termine “procedura valutativa” e la mancata attribuzione alla Commissione di un potere di indicazione formale non hanno efficacia differenziale, perché decisivi sono i parametri da applicare, non l’aggettivazione usata. Il Bando, all’art. 8, è coerente con questo assetto.

Ne consegue la rivalutazione del ruolo della Commissione, organo tecnico composto dai soli professori del settore scientifico disciplinare di riferimento. Il Consiglio di Dipartimento non è espropriato: apre e chiude il ciclo procedurale, definendo la programmazione e verificando la coerenza del profilo designato, con facoltà di disattendere l’indicazione motivando. La qualificazione del suo atto come parere anziché proposta è disputa nominale, priva di incidenza invalidante.

Quanto ai motivi riproposti, il Collegio li respinge. La censura sulla mancata predeterminazione dei criteri è parzialmente inammissibile e comunque infondata, essendo i criteri già fissati dal Regolamento e dal Bando. La scelta della Commissione di non integrarli rientra nella discrezionalità tecnica, insindacabile nel giudizio di legittimità. In riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è rigettato, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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