Obbligo di provvedere della Regione sui rimborsi Covid alle RSA accreditate (TAR Calabria n. 1516 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare un provvedimento espresso su ogni istanza di parte, anche quando ravvisi ragioni ostative alla valutazione nel merito della domanda. L’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990 impone la decisione espressa pure in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità, ammettendo solo la redazione in forma semplificata e non una condotta meramente inerte. L’avvio dell’istruttoria e le interlocuzioni istituzionali non elidono l’obbligo di provvedere sui singoli operatori economici. La facoltà discrezionale riconosciuta alla Regione dall’art. 4 d.l. n. 34/2020 di remunerare i maggiori costi Covid delle strutture accreditate non esonera dall’obbligo di rispondere con provvedimento motivato, anche negativo. La giurisdizione spetta al giudice amministrativo, non essendo configurabile un diritto soggettivo.
Il Fatto
Una società gestisce una RSA accreditata con il servizio sanitario regionale, integrata nella Rete Territoriale Regionale. Nel periodo della pandemia da Covid-19 la struttura è stata equiparata ai presidi ospedalieri ai fini del contenimento dell’epidemia, ai sensi dell’art. 1-ter, comma 3, d.l. n. 34/2020. Avendo sostenuto i costi per dotarsi dei DPI necessari, con atto del 5 agosto 2024 ha chiesto il rimborso di quanto speso negli anni 2020-2022, oltre a un indennizzo per il minor fatturato derivante dall’attuazione delle ordinanze regionali.
A fronte del silenzio delle amministrazioni, la società ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., lamentando la violazione dell’obbligo di provvedere con provvedimento espresso. Si sono costituiti la Regione e l’Ufficio commissariale, restando inerte l’azienda sanitaria provinciale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della giurisdizione. La norma richiamata evidenzia una facoltà dell’amministrazione regionale: non sussiste alcun diritto soggettivo, ma solo una facoltà discrezionale, con conseguente radicamento della giurisdizione amministrativa.
Quanto alla legittimazione passiva, l’art. 4, comma 1, d.l. n. 34/2020 indica tutte le Regioni, comprese quelle sottoposte a piano di rientro, come soggetti tenuti a valutare l’opportunità di remunerare la specifica funzione assistenziale. La legittimazione spetta dunque alla sola Regione, sicché il ricorso è inammissibile nella parte rivolta alle altre amministrazioni. Il Commissario ad acta aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ma la motivazione non espone una statuizione autonoma su tale eccezione.
Nel merito, il Tribunale ricorda che un obbligo di provvedere sussiste in tutte le fattispecie in cui ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento. Ciò accade quando, in relazione al dovere di correttezza e buona amministrazione, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere contenuto e ragioni delle determinazioni. Ogniqualvolta la realizzazione della pretesa sostanziale dipenda dall’intermediazione del pubblico potere, l’amministrazione è tenuta ad assumere una decisione espressa, anche se ravvisi ragioni ostative. L’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990 impone il provvedimento espresso anche in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità, consentendo solo la forma semplificata.
La specifica complessità e novità della pandemia avrebbe semmai richiesto alla Regione un provvedimento motivato espresso, contenente la soluzione, anche negativa, prospettata. L’avvio dell’istruttoria e le interlocuzioni con le associazioni di categoria non elidono l’obbligo di determinarsi sulle istanze dei singoli operatori.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale dichiara l’illegittimità del silenzio inadempimento e condanna la Regione a provvedere entro trenta giorni con provvedimento scritto adeguatamente motivato sull’applicazione dell’art. 4 d.l. n. 34/2020, come convertito con l. n. 77/2020. Le spese seguono la soccombenza nei confronti della Regione e sono compensate con le altre parti per la novità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.