Voto disgiunto, preferenze e ammissione straordinaria al voto nelle elezioni comunali (TAR Molise n. 364 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento elettorale vige il principio di strumentalità delle forme, per cui la mera irregolarità non invalida le operazioni ove non comprima la libera espressione del voto e non renda inattendibile il risultato. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ove l’elettore esprima il voto di lista e una preferenza per un candidato di lista non collegata, la preferenza è nulla ma il voto di lista resta valido, in applicazione dell’art. 57, comma 7, d.P.R. n. 570/1960 e del principio del favor voti. L’uso del soprannome o del diminutivo del candidato non integra segno di riconoscimento. L’ammissione al voto assistito è rimessa alla valutazione del Presidente di seggio, non indispensabile il certificato medico. L’art. 32 bis d.P.R. n. 223/1967 consente al Sindaco di attestare in via d’urgenza l’ammissione al voto dell’avente diritto non iscritto per errore dell’Ufficio elettorale.
Il Fatto
Alcuni cittadini elettori e candidati consiglieri non eletti impugnavano gli atti di proclamazione del Sindaco e del Consiglio comunale di un piccolo centro, all’esito del primo turno e del ballottaggio. Al primo turno le due liste avevano conseguito pari voti; al ballottaggio il candidato sindaco della lista seconda classificata aveva prevalso con 300 voti contro 287.
I ricorrenti chiedevano la correzione del risultato elettorale in proprio favore o, in subordine, l’annullamento delle elezioni. Deducevano un unico articolato motivo vertente sul primo turno: presunti voti riconoscibili, ammissione al voto assistito in assenza dei presupposti, voto di un elettore di altro Comune ammesso con attestazione sindacale, consegna di schede di scorta al seggio, sostituzione di una scheda deteriorata ed errori tipografici sulle schede. Il Sindaco eletto proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso principale e dichiara improcedibile quello incidentale. Muove dal principio di strumentalità delle forme e dall’irregolarità non invalidante: le regole formali rilevano solo ove rendano sostanzialmente inattendibile il risultato, prevalendo l’interesse alla stabilità del voto e la sua conservazione ove possibile.
Sui voti asseritamente riconoscibili, le schede contenevano un valido voto di lista e una preferenza per candidato di altra lista, espressa sul verosimile ma errato presupposto del voto disgiunto. Non emergeva alcuna anomalia grafica idonea a far riconoscere l’autore. Il richiamo all’art. 57, comma 7, d.P.R. n. 570/1960 e alla preminenza del voto di lista conduce a salvare il suffragio, annullando solo la preferenza. Quanto al terzo caso, il riferimento al soprannome del candidato non costituisce segno di riconoscimento, secondo l’orientamento richiamato anche dalla sentenza TAR Molise n. 3 del 12 gennaio 2023.
Sul voto assistito, l’art. 41 d.P.R. n. 570/1960 rimette al Presidente di seggio la valutazione sull’impedimento, non essendo indispensabile il certificato medico. La verbalizzazione della tetraplegia e dell’evidente stato di inabilità integra il riscontro empirico richiesto. Né rileva che al ballottaggio l’elettore abbia votato in autonomia. La censura, inoltre, non supera la prova di resistenza rispetto al divario del ballottaggio.
Sull’elettore ammesso con attestazione sindacale, il Collegio accerta incidenter tantum la titolarità del diritto di voto ex art. 8, comma 1, cod. proc. amm. L’omessa iscrizione derivava da un errore dell’Ufficio elettorale. L’art. 32 bis d.P.R. n. 223/1967 va letto come clausola di chiusura del sistema: il Sindaco, in casi di particolare urgenza, ha il dovere di attestare l’ammissione al voto dell’avente diritto, non essendo richiesta una preventiva deliberazione della Commissione elettorale.
Le residue censure sono infondate: le schede di scorta non autenticate non compromettono la certezza del dato elettorale; la sostituzione della scheda deteriorata è documentata dal verbale, assistito da fede privilegiata salvo querela di falso secondo l’Adunanza Plenaria n. 32 del 2014; gli errori tipografici restano generici. Spese compensate.
Nota della Redazione
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