Ritardo nella contestazione degli addebiti e annullamento della sanzione disciplinare militare (TAR Marche n. 244 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1398, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2010 impone l’instaurazione del procedimento disciplinare militare senza ritardo, espressione che compendia una regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti. Essa contempera l’esigenza di ponderata valutazione del comportamento dell’incolpato con quella di non comprometterne il diritto di difesa per effetto della distanza temporale dai fatti. L’eccessiva articolazione gerarchica dell’amministrazione non costituisce giustificazione idonea a dilatare i tempi della contestazione, in forza del divieto di aggravio del procedimento amministrativo di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990, applicabile al settore militare per effetto del richiamo contenuto nell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. n. 66/2010. La sanzione disciplinare fondata su una contestazione tardiva è pertanto annullabile, anche a prescindere dall’accertamento dei fatti.

Il Fatto

Il ricorrente, maresciallo della Guardia di Finanza, subiva la sanzione disciplinare di corpo di due giorni di consegna di rigore per tre condotte tenute nel 2013, in relazione a un procedimento penale che aveva coinvolto un suo parente. L’amministrazione le qualificava come violazione rilevante dei doveri attinenti al grado e alle funzioni, ai sensi dell’art. 751, comma 1, lett. a), punto 3), del D.P.R. n. 90/2010.

Nel frattempo il procedimento penale si chiudeva con assoluzione piena. Il ricorso gerarchico avverso la sanzione veniva respinto; il militare impugnava quindi il rigetto, la determinazione sanzionatoria e gli atti presupposti davanti al TAR Marche, deducendo eccesso di potere e violazione delle regole procedimentali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo, articolato motivo. La sentenza penale ha escluso il reato di favoreggiamento, ma ha accertato il contatto ufficioso e l’attività informativa del ricorrente. Le condotte sanzionate risultano quindi fondate su fatti realmente accaduti, seppure non penalmente rilevanti: l’assoluzione non impedisce la valutazione disciplinare autonoma.

Quanto alla mancata proroga della sospensione cautelare dal servizio oltre il quinquennio, il Tribunale osserva che essa presuppone fatti di eccezionale gravità, estranei a una sanzione di corpo di durata minima. Il profilo resta perciò irrilevante.

Il secondo motivo è invece accolto. L’art. 1398, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2010 impone l’avvio del procedimento senza ritardo. La giurisprudenza amministrativa vi legge una regola di ragionevole prontezza nella contestazione, a tutela del diritto di difesa dell’incolpato (richiamate Cons. Stato, Sez. II, n. 4608 del 2022, n. 3720 del 2022, n. 6058 del 2020 e Sez. IV, n. 1779 del 2010).

Trattandosi di concetto giuridico indeterminato, il parametro temporale utile è individuato nell’art. 55-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, che fissa trenta giorni per il pubblico impiego contrattualizzato, pur non applicabile in via diretta al settore militare.

Nel caso concreto l’amministrazione giustifica i sei mesi dalla sentenza irrevocabile con il coinvolgimento di quattro livelli gerarchici. Il Collegio ritiene la spiegazione insufficiente: nessun livello chiarisce l’impiego di circa un mese e mezzo per le proprie valutazioni. Invocare la farraginosa suddivisione interna in livelli e fasi urta con il divieto di aggravio del procedimento. I fatti erano noti dal 2015 e riguardavano personale interno, già in possesso del fascicolo processuale.

Il ricorso è quindi accolto e gli atti impugnati sono annullati a partire dalla contestazione degli addebiti. Le spese sono compensate, salva la ripetizione del contributo unificato a carico dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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