Riserva volumetrica non dichiarata in domanda e soccorso istruttorio escluso (Cons. Stato n. 2846 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico, la mancata dichiarazione nella domanda di un titolo di riserva non è sanabile mediante soccorso istruttorio. L’istituto di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 consente la regolarizzazione di inesattezze e carenze documentali relative a requisiti già dichiarati, non l’integrazione di un requisito mai rappresentato. La successiva produzione documentale di un titolo non dichiarato viola il principio di autoresponsabilità e la par condicio competitorum. Resta esclusa anche la configurabilità dell’errore materiale, ove la dichiarazione omessa non sia riconoscibile ictu oculi dal contesto dell’atto. L’accertata legittimità dell’atto esclude l’elemento costitutivo dell’art. 2043 cod. civ. ai fini risarcitori.
Il Fatto
La Regione Puglia indice un concorso pubblico, con l’ausilio di Formez PA, per diciotto unità di categoria C. Il candidato presenta domanda entro il termine e supera l’unica prova scritta. In sede di domanda non dichiara il possesso del titolo di riserva derivante dal servizio militare volontario in ferma prefissata. Dopo la pubblicazione degli esiti, trasmette la documentazione attestante il titolo e chiede all’Amministrazione di annullare in autotutela la determinazione di approvazione della graduatoria, per essere collocato tra i vincitori nei posti riservati ai volontari.
Formez PA nega il riconoscimento, richiamando l’art. 8, comma 5, del bando, che impone la produzione dei titoli “già dichiarati in domanda”. Il TAR Puglia respinge il ricorso. Il candidato appella, deducendo la violazione degli artt. 678 e 1014 d.lgs. n. 66/2010, il mancato rispetto dell’autovincolo e l’errore materiale, oltre alla domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza secondo cui il soccorso istruttorio non può essere invocato dal candidato incorso nella mancata indicazione di un profilo rilevante della domanda, dovendosi rispettare il principio di autoresponsabilità, la par condicio e i principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa (Cons. Stato n. 169 del 2025). Sul versante delle procedure comparative, è esclusa la possibilità di rettificare il contenuto integrale della dichiarazione, non potendo essere pregiudicata la par condicio tra concorrenti (Cons. Stato n. 6905 del 2025).
La lex specialis è chiara: l’art. 8, comma 5, del bando e il successivo avviso esigono la trasmissione della documentazione relativa ai titoli “già dichiarati nella domanda di partecipazione”. Ne deriva che l’omessa dichiarazione di un titolo, pur posseduto, non è sanabile: l’istituto consente la regolarizzazione di inesattezze e carenze documentali relative a requisiti dichiarati, non l’integrazione di un requisito previsto a pena di decadenza o ai fini premiali. Si tratterebbe, in tal caso, di una inammissibile integrazione di una domanda carente.
Nel caso concreto è pacifico che il candidato non abbia barrato la casella relativa al titolo di riserva. L’omissione non integra una mera imprecisione sanabile, ma l’omissione di un requisito premiale. Il Collegio esclude anche l’errore materiale: esso è configurabile solo se riconoscibile ictu oculi dal contesto dell’atto, quale discrepanza tra volontà decisionale chiaramente riconoscibile e atto (Cons. Stato n. 978 del 2017, confermata da Cons. Stato n. 6025 del 2021). Nella specie il candidato ha barrato la casella relativa agli obblighi di leva militare, ma non quella relativa alla leva volontaria: elementi indipendenti, che rispondono a previsioni normative e fattuali diverse.
Ne consegue la correttezza dell’operato dell’Amministrazione, che non ha tenuto conto del titolo non dichiarato. Il rigetto nel merito travolge anche la domanda risarcitoria, difettando l’elemento costitutivo dell’art. 2043 cod. civ. L’appello è quindi infondato e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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