Ciclovia PNRR, tracciato in sede propria e motivazione succinta delle controdeduzioni (Cons. Stato n. 2092 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di conferenza di servizi relativo all’approvazione del progetto di un’opera pubblica finanziata con fondi PNRR non sussiste a carico dell’amministrazione un dovere di analitica disamina motivata di ciascun apporto inoltrato dagli interessati in ordine al tracciato e alle caratteristiche dell’opera. È sufficiente una motivazione succinta e non riferita a tutte le osservazioni, quando le stesse siano acquisite al procedimento e tenute presenti ai fini del processo decisionale: in tal caso la mancata confutazione analitica dei singoli punti non assume rilievo invalidante. L’individuazione del tracciato di un’opera pubblica, tanto più se strategica, rientra in una discrezionalità assai ampia dell’amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo per macroscopica illogicità. Il richiamo agli obiettivi e ai termini della misura PNRR non prevale sull’interesse alla sicurezza dell’infrastruttura, ma concorre alla ponderazione degli interessi quale argomento rafforzativo della scelta già adottata in conferenza.

Il Fatto

Il contenzioso riguarda gli atti con cui la Provincia di Grosseto, quale soggetto attuatore, ha approvato il progetto definitivo del Lotto 2b “Costa della Maremma” della ciclovia tirrenica, per la parte in cui il percorso attraversa i terreni della società appellante. L’intervento è finanziato nell’ambito della Missione 2 del PNRR, con termini inderogabili fissati per l’aggiudicazione degli appalti e per il completamento delle ciclovie.

La società, proprietaria di un ampio comprensorio ricadente in area assoggettata a vincolo paesaggistico e interessata da un sito di interesse comunitario e zona di protezione speciale, aveva proposto in sede procedimentale la realizzazione del percorso in forma promiscua sulla strada provinciale esistente. Le osservazioni sono state in parte accolte e in parte respinte. Il TAR Toscana ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti; di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto il profilo della motivazione delle controdeduzioni alle osservazioni. Richiamando un orientamento consolidato (Cons. St., sez. IV, n. 5189 del 2013; id., n. 3262 del 2012), il Collegio ribadisce che non è esigibile una confutazione analitica di ogni apporto e che la scelta del tracciato è espressione di discrezionalità tecnica ampia, sindacabile solo per macroscopica illogicità (Cons. St., sez. IV, n. 3781 del 2021). Nel caso concreto, la miglior prova dell’avvenuta valutazione è data dall’accoglimento di alcune osservazioni; il nucleo motivazionale del rigetto è riferibile all’insieme delle proposte respinte, perché tutte si ponevano in contrasto con la scelta localizzativa prevalente in conferenza.

Il TAR non ha integrato la motivazione dell’atto, ma si è limitato a raffrontare il contenuto sintetico delle controdeduzioni con gli apporti degli enti partecipanti, confluenti nel giudizio di bilanciamento ai sensi degli artt. 14-ter, comma 7, e 14-quater della legge n. 241/1990. Il richiamo ai target PNRR non ha assunto valore prevalente rispetto all’interesse alla sicurezza: la soluzione in sede propria è stata ritenuta più coerente con i requisiti tecnico-costruttivi delle ciclovie di interesse nazionale, secondo il punto B2 dell’allegato 4 al d.m. n. 517/2018.

Quanto ai pareri del WWF e del Reparto Carabinieri Biodiversità, la Corte rileva che se ne è tenuto specifico conto nella valutazione di incidenza: sulla base di tali contributi la Regione ha prescritto condizioni d’obbligo poi recepite nel progetto definitivo. La deduzione circa l’assenza di un vaglio da parte di soggetto terzo è giudicata generica, non essendo allegata alcuna carenza di autonomia organizzativa; richiamati l’art. 7-bis, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 e la giurisprudenza europea sulla separazione delle funzioni confliggenti.

Sul rischio idraulico, la Corte conferma le statuizioni di primo grado: la relazione idraulica attesta la modestia del tratto in area a pericolosità elevata, la presenza di un sistema di regolazione dell’utilizzo, l’impiego di materiale drenante e l’innalzamento della passerella sul fosso Melone. Il richiamo all’art. 13 della legge regionale Toscana n. 41/2018 è ritenuto decontestualizzato. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese nei confronti della Regione e della Provincia e compensazione verso le amministrazioni statali e il Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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