Il confinante accede ai titoli edilizi del vicino senza indicare gli estremi (Cons. Stato n. 2085 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario del fondo confinante con quello interessato da un intervento edilizio è titolare di una posizione qualificata e differenziata, non meramente emulativa né preordinata a un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, che legittima l’accesso a tutti gli atti abilitativi dell’intervento limitrofo. A tal fine è sufficiente una richiesta che consenta all’amministrazione, senza attività di formazione ed elaborazione di dati, di individuare la pratica edilizia: non può pretendersi l’indicazione puntuale degli estremi dei titoli, di cui l’istante presume l’esistenza ma ignora l’effettiva consistenza. L’eventuale inoppugnabilità dei titoli rilasciati non elide il diritto all’accesso, che è posizione strumentale esercitabile a prescindere dal giudizio sull’ammissibilità o fondatezza dell’azione proponibile sulla base dei documenti acquisiti. Trattandosi di accesso ordinario e non difensivo, non è richiesto il nesso di strumentalità necessaria con esigenze probatorie, e ai titoli edilizi, in quanto atti pubblici, non è opponibile alcun diritto di riservatezza.
Il Fatto
La società appellante aveva chiesto al Comune di Calasetta copia della documentazione relativa alle pratiche edilizie concernenti manufatti realizzati su particelle confinanti con terreni di cui aveva il compossesso, ritenendoli abusivi. L’istanza si fondava sulla vicinitas e sull’esigenza di verificare il rispetto della normativa urbanistica e paesaggistica. Formatosi il silenzio-rigetto, la società ha adito il TAR Sardegna, che ha respinto il ricorso.
Il primo giudice ha ritenuto l’istanza generica ed eccessivamente estesa, ha qualificato come “neutra” la mera posizione di proprietario viciniore e ha escluso la sussistenza dell’interesse, valorizzando l’inoppugnabilità dei titoli risalenti e il contesto di ampio contenzioso tra le parti. La società ha proposto appello, articolando motivi incentrati sulla legittimazione del confinante e sulla natura non difensiva dell’accesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la struttura dell’accesso documentale come rapporto giuridico strumentale ad altro rapporto, nel quale si colloca una situazione giuridicamente tutelata collegata al documento richiesto, ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. b), della legge n. 241 del 1990. Distingue l’accesso procedimentale, funzionale a una partecipazione più responsabile al procedimento, dall’accesso autonomo, che può assumere finalità difensiva senza presupporre la proposizione di un giudizio. Richiama sul punto Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2023, n. 4.
Quanto alla posizione del confinante, la Corte afferma che all’elaborazione giurisprudenziale è acquisito il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi quando si faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche. La relativa posizione procedimentale non può essere aggravata, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 241 del 1990, imponendo all’istante l’indicazione puntuale del contenuto e degli estremi dei titoli da visionare. Soccorre il richiamo a Cons. Stato, sez. IV, 6 novembre 2024, n. 8885.
Nel caso concreto la ricorrente è portatrice di un interesse diretto, concreto e attuale, correlato alla necessità di verificare il rispetto delle norme da parte dei confinanti e di acquisire la documentazione per valutare ogni iniziativa nelle sedi civili, penali o amministrative. Sul piano oggettivo, l’istanza individua in modo sufficientemente circoscritto le pratiche e l’immobile, con i riferimenti catastali.
Il Collegio confuta poi il rilievo del primo giudice sull’inoppugnabilità dei titoli: l’accesso è posizione strumentale, richiamando Cons. Stato, Ad. plen., 20 aprile 2006, n. 7, e resta esercitabile indipendentemente dal giudizio sull’azione proponibile. I titoli edilizi sono atti pubblici, sicché non è opponibile il diritto di riservatezza. Poiché ricorre un’ipotesi di accesso ordinario e non difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, non era necessario indicare il nesso di strumentalità necessaria con esigenze probatorie. Il riferimento a pregressi contenziosi, infine, resta generico e non idoneo a fondare un ostacolo all’accesso.
L’appello è dunque accolto nei limiti della motivazione: il silenzio-rigetto è annullato, il diritto all’accesso accertato e il Comune è tenuto a esibire quanto richiesto nel termine di sessanta giorni. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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