Appello amministrativo, onere di specifica riproposizione dei motivi assorbiti (Cons. Stato n. 2091 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello avverso una sentenza che abbia deciso solo in rito, l’appellante ha l’onere di riproposizione espressa dei motivi di merito non esaminati dal giudice di primo grado, a pena di inammissibilità. Il mero richiamo per relationem al ricorso introduttivo e agli atti di prime cure, privo della precisazione del loro contenuto, viola il principio di autosufficienza dell’appello e non consente al giudice di secondo grado la conoscenza dei vizi non riproposti, pena il vizio di ultrapetizione. L’art. 101, comma 2, cod. proc. amm. esige che la parte specifichi l’ambito della devoluzione, così da porre il giudice in condizione di avere conoscenza compiuta delle questioni e le controparti di contraddire. Il dies a quo della verifica di ammissibilità è costituito dal contenuto effettivo dell’atto, non dalla sua forma.
Il Fatto
Due società hanno impugnato davanti al TAR Lombardia gli atti con cui il Comune ha negato il rilascio del permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell’art. 8 d.P.R. n. 160/2010, per la ristrutturazione di un impianto di gestione rifiuti, in variante al PGT vigente. Il giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, compensando le spese.
La decisione si fonda sul fatto che, nelle more, la Conferenza di servizi aveva concluso positivamente il riesame con valenza di rinnovo dell’A.I.A., imponendo prescrizioni e modifiche al progetto. Le società hanno proposto appello, contestando la declaratoria di improcedibilità e sostenendo la permanenza dell’interesse alla definizione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 101, comma 1, cod. proc. amm. e l’art. 40 cod. proc. amm.: l’inammissibilità dei motivi consegue non solo al difetto di specificità, ma anche alla loro mancata indicazione distintamente in apposita parte dell’atto. La funzione della norma è porre argine ai c.d. motivi intrusi, inseriti nelle parti dedicate al fatto, che ostacolano l’esame completo delle censure.
Quanto all’art. 101, comma 2, cod. proc. amm., la Corte ribadisce che si intendono rinunciate le domande dichiarate assorbite o non esaminate in primo grado e non espressamente riproposte. Richiama il consolidato orientamento secondo cui l’appello privo dei fatti costitutivi della domanda è inammissibile, e il mero rinvio per relationem non consente il recupero dei vizi senza compulsare il fascicolo di prime cure.
Applicando tali principi, il Collegio dichiara inammissibili le generiche deduzioni delle appellanti sulla legittimità del provvedimento impugnato, perché prive dell’espressa indicazione dei vizi denunciati. Le censure non esaminate dal TAR, infatti, dovevano essere specificamente riproposte, non richiamate per rinvio.
Nel merito, la Corte conferma la improcedibilità del ricorso di primo grado. L’adeguamento alle prescrizioni dell’A.I.A. ha reso il progetto originario non più attuale; il procedimento ex art. 8 d.P.R. n. 160/2010 integra una variante localizzativa puntuale, inscindibilmente legata alle specificità del progetto concreto, e non consente la sola modifica della destinazione urbanistica. L’annullamento non recherebbe alcuna utilità, poiché il Comune dovrebbe comunque esprimersi su un nuovo progetto. Ricorda, infine, l’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., rilevato a verbale, e l’art. 105, comma 1, cod. proc. amm. sul divieto di annullamento con rinvio. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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