L’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede avviso di avvio (TAR Puglia n. 275 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di repressione degli abusi edilizi l’ordine di demolizione ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 costituisce esercizio di attività vincolata a carattere sanzionatorio, rispetto alla quale non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990, non potendo la partecipazione del privato condurre a un esito diverso una volta accertata l’assenza del permesso di costruire. L’ordinanza resta legittima anche quando sia notificata a uno solo dei comproprietari, producendo in tal caso inefficacia limitata ai soggetti non destinatari della notifica, ai quali resta aperta l’impugnazione. La mancata o imprecisa indicazione dell’area da acquisire non inficia il provvedimento, costituendo requisito della distinta misura dell’acquisizione, colmabile nel successivo procedimento.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di una quota in comunione pro indiviso di un terreno sito nel Comune di Lizzanello, ha impugnato l’ordinanza con cui il Dirigente dell’U.T.C. le ha ingiunto, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, la demolizione entro novanta giorni di un fabbricato rustico e del muro di delimitazione realizzati in assenza di permesso di costruire.
La vicenda segue a un precedente giudizio: il TAR Puglia, con sentenza n. 315 del 20.2.2012, aveva annullato una precedente ordinanza emessa dal limitrofo Comune di Cavallino per incompetenza, sul rilievo che l’immobile ricadeva nel territorio di Lizzanello. La pratica era stata quindi trasmessa a quest’ultimo Comune, che ha adottato il nuovo provvedimento. I Comuni intimati non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso nel merito. Sul primo motivo, relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, il Tribunale richiama l’orientamento costante secondo cui l’attività di repressione degli abusi mediante ordinanza di demolizione è di natura vincolata e non necessita del preventivo avviso, poiché la partecipazione del privato non potrebbe determinare alcun esito diverso. Il richiamo è a Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 16 agosto 2023 n. 7785. Le peculiarità del caso concreto — il pregresso contenzioso e le previsioni programmatorie invocate — non mutano tale conclusione.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale esclude l’eccesso di potere per violazione della sentenza n. 315/2012: al momento dell’adozione del provvedimento l’area ricadeva nel territorio di Lizzanello, che ha doverosamente esercitato l’attività sanzionatoria. L’indirizzo politico volto alla cessione dell’area in favore del Comune di Cavallino è ritenuto del tutto irrilevante ai fini di causa.
Sul terzo motivo, il Collegio ritiene le censure manifestamente infondate. L’omessa notifica dell’ordinanza al comproprietario non inficia la legittimità del provvedimento, ma ne determina l’inefficacia limitatamente ai soggetti non destinatari della notifica, che possono impugnarlo (Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza del 9 gennaio 2023 n. 253). L’omessa o imprecisa indicazione dell’area da acquisire non costituisce motivo di illegittimità, perché l’indicazione è requisito della distinta misura dell’acquisizione e può essere colmata nel successivo procedimento (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 14 ottobre 2022 n. 8782).
Il Tribunale precisa infine che resta salva ogni valutazione discrezionale del Comune in ordine a una eventuale sanatoria degli abusi in occasione della nuova pianificazione urbanistica, in virtù dell’art. 56 delle N.T.A. del P.U.G. e del P.I.R.T. presentato in data 11.2.2020. Il ricorso è respinto; nulla sulle spese per la mancata costituzione delle Amministrazioni intimate.
Nota della Redazione
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