La PEC non perfezionata non prova l’avviso all’azienda richiedente la CIGO (TAR Lazio n. 364 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle domande di CIGO presentate prima del 26.02.2016 e corredate da un elenco dei lavoratori non conforme al formato standard, la disciplina transitoria della circolare INPS n. 197/2015 impone all’Istituto di inviare all’azienda, entro il 30.04.2016, un avviso per la ripresentazione del file CSV entro il termine perentorio di quindici giorni. Il perfezionamento della comunicazione a mezzo PEC si prova esclusivamente con la ricevuta di consegna. Il report che attesta il mancato recapito non integra la prova dell’avvenuta notifica: l’INPS deve rinnovare la comunicazione e verificare che essa sia giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario. In difetto, il provvedimento di reiezione è illegittimo per violazione dell’art. 6 legge n. 241/1990 e della disciplina richiamata.

Il Fatto

La società ricorrente presentava il 15.12.2015 domanda di cassa integrazione salariale ordinaria per nove settimane, nel periodo dal 30.11.2015 al 30.01.2016. L’INPS di Frosinone respingeva l’istanza con provvedimento del 05.12.2016, notificato il 12.12.2016, rilevando la mancanza del documento informatico contenente l’elenco nominativo dei lavoratori, ai sensi dell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 148/2015.

La società impugnava il diniego davanti al TAR Lazio. Deduceva la violazione della circolare INPS n. 197 del 02.12.2015 e del messaggio n. 5519 del 2015: la disciplina transitoria, per le domande anteriori al 26.02.2016, obbligava l’Istituto a invitare l’azienda a ripresentare il file secondo gli standard richiesti entro quindici giorni. Lamentava inoltre la violazione dell’art. 6 legge n. 241/1990, per l’omesso invito a integrare la documentazione. L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto. La domanda cautelare era respinta con ordinanza n. 90 del 06.04.2017.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato e assorbente il primo motivo. La domanda di CIGO doveva essere corredata da un file in formato csv, costruito su un record standard reperibile sul sito dell’Istituto e finalizzato alla verifica automatica delle condizioni di concedibilità del beneficio, come previsto dall’allegato 3 alla circolare n. 197/2015. Nella specie la domanda risultava priva di tale documento.

Per queste ipotesi la disciplina transitoria prevedeva espressamente che l’Istituto inviasse, entro il 30.04.2016, un avviso per consentire la presentazione del file CSV entro il termine perentorio di quindici giorni. L’INPS sosteneva di averlo inviato, producendo il contenuto di una PEC indirizzata all’azienda l’8.03.2016 e rimasta senza riscontro.

Il Tribunale disarticola questa difesa sul piano probatorio. Nel report di invio si legge che il recapito ai destinatari è stato completato, ma che il server di destinazione non ha inviato alcuna notifica di consegna. Il perfezionamento della comunicazione via PEC si prova con la ricevuta di consegna: dalla documentazione depositata non risulta la prova che la consegna si sia regolarmente perfezionata.

Da qui la conseguenza operativa. L’INPS avrebbe dovuto rinnovare la comunicazione e verificare che fosse giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario. L’omesso esperimento di questo passaggio rende illegittimo il diniego, perché sottrae l’azienda alla possibilità di sanare il vizio documentale entro il termine perentorio previsto dalla disciplina transitoria.

Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento impugnato annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Le spese sono compensate per giusti motivi; il Collegio ordina la restituzione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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