Emersione: la falsità del certificato alloggiativo va contestata all’interessato (TAR Lazio n. 370 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 del D.L. n. 34/2020, conv. dalla L. 77/2020, la mancanza del requisito dell’idoneità alloggiativa costituisce motivo ostativo alla definizione dell’istanza. Tuttavia la falsità della dichiarazione alloggiativa è solo presunta dalla Prefettura sulla base di una generica comunicazione del Comune. Ne consegue che l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 vizia in modo irrimediabile il provvedimento di diniego. Alla luce della novella di cui all’art. 12, comma 1, lett. i), del D.L. n. 76/2020, è esclusa l’applicabilità dell’art. 21-nonies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990 all’ipotesi di omissione della comunicazione dei motivi ostativi, con conseguente annullamento del diniego anche quando il contenuto del provvedimento appaia vincolato.

Il Fatto

Il ricorrente presentava in proprio favore, presso la Prefettura – U.T.G. di Latina, un’istanza di emersione ai sensi del D.L. n. 34/2020, in relazione ad attività di assistenza a persona non autosufficiente. Convocato per la definizione dell’istanza, produceva la documentazione richiesta; in particolare veniva versato un certificato di idoneità alloggiativa relativo a un immobile.

In data 20 settembre 2021 riceveva via e-mail il rigetto dell’istanza, motivato sul rilievo che il certificato alloggiativo prodotto non sarebbe stato in realtà rilasciato dal Comune competente. Il ricorrente impugnava il diniego deducendo la violazione degli artt. 3, 7 e 10-bis della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria, avendo peraltro allegato la sopravvenuta disponibilità di un altro alloggio idoneo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ribadisce anzitutto che la mancanza dell’idoneità alloggiativa, espressamente prevista dall’art. 103, comma 15, del D.L. n. 34/2020, costituisce motivo ostativo alla favorevole definizione dell’istanza, richiamando sul punto il parere del Cons. Stato, sez. I, n. 747 del 2023 e la giurisprudenza amministrativa conforme.

Il giudice passa poi al profilo procedimentale. Il provvedimento impugnato pacificamente non è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi prescritta dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990, norma dettata per i procedimenti ad istanza di parte prima dell’adozione formale di un provvedimento negativo.

Il Collegio non condivide l’argomento dell’amministrazione secondo cui la dichiarazione del Comune rendeva vincolata la conclusione del procedimento. Richiamando il precedente del Cons. Stato, sez. III, n. 8387 del 2023, relativo a un caso del tutto analogo, si osserva che «la falsità della dichiarazione alloggiativa è solo presunta dalla Prefettura, sulla base di una generica comunicazione del Comune», di modo che la partecipazione procedimentale avrebbe consentito all’interessato di illustrare, anche con nuova documentazione, la propria effettiva situazione alloggiativa. Il ricorrente aveva peraltro allegato, senza contestazione, di aver conseguito prima della conclusione del procedimento la disponibilità di un nuovo alloggio idoneo.

Il Tribunale sottolinea infine che, per effetto della novella di cui all’art. 12, comma 1, lett. i), del D.L. n. 76/2020, applicabile ratione temporis, è esclusa l’applicabilità dell’art. 21-nonies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990 all’ipotesi di omissione della comunicazione dei motivi ostativi. Ne deriva che tale omissione vizia irrimediabilmente il provvedimento, che va annullato sotto il profilo dirimente.

L’annullamento comporta la regressione del procedimento alla fase nella quale è stato rilevato il difetto del requisito dell’idoneità abitativa, ai fini di una rinnovata valutazione dell’effettiva disponibilità dello stesso da parte del ricorrente, con assorbimento delle ulteriori censure. Le spese sono compensate in ragione della non univocità degli orientamenti giurisprudenziali sulle questioni delibate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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