Atto plurimotivato e offerta tecnica indeterminata nell’appalto integrato PNRR (TAR Lazio n. 365 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti pubblici finanziati con risorse PNRR, affidati ai sensi dell’art. 48, comma 5, d.l. n. 77/2021 sulla base del solo progetto di fattibilità tecnica ed economica, il concorrente può proporre migliorie anche strutturali, ma è tenuto a rappresentarle in modo completo e quantificato nei computi metrici, sì da consentire alla stazione appaltante il confronto con il progetto posto a base di gara. Il provvedimento di esclusione fondato su più ragioni indipendenti è atto plurimotivato e resiste all’annullamento se anche una sola delle ragioni risulti conforme alla legge. L’apprezzamento tecnico-discrezionale della stazione appaltante è sindacabile solo per macroscopica illogicità o erroneità fattuale. Il concorrente legittimamente escluso perde interesse e legittimazione a contestare l’aggiudicazione in favore di chi lo segue in graduatoria.
Il Fatto
La Provincia di Frosinone, quale stazione unica appaltante, indice una gara per l’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento di un istituto tecnico industriale, finanziato con fondi PNRR. Il criterio è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con inversione procedimentale. All’esito delle operazioni la società ricorrente si colloca al primo posto; il r.u.p., dopo il soccorso istruttorio, ne dispone l’esclusione per inidoneità dell’offerta tecnica. La società impugna il provvedimento e ottiene l’accoglimento con una precedente sentenza del Tribunale, non sospesa in appello.
La stazione appaltante rinnova l’esame dell’offerta e, con verbale del 28 dicembre 2023, conferma l’esclusione: struttura in legno in luogo di quella in cemento armato senza adeguate indicazioni prestazionali; lavorazioni riconducibili alla categoria OS32; carenze quantitative ed economiche dei computi; contrasto tra offerta tecnica ed economica. La ricorrente impugna il nuovo verbale e gli atti successivi, compresa l’aggiudicazione alla seconda graduata, proponendo anche motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove da tre premesse. Il provvedimento di esclusione è un atto plurimotivato, sicché è legittimo anche se una sola delle ragioni che lo sorreggono risulti conforme alla legge. La procedura è stata indetta ai sensi dell’art. 48, comma 5, d.l. n. 77/2021 e si fonda su un progetto di fattibilità, che non è equiparabile al progetto definitivo. Il computo metrico è essenziale, poiché il disciplinare ne sanziona espressamente la mancanza con l’esclusione. Quanto alla perizia di parte, anche se giurata, essa è mera allegazione difensiva e non vincola il giudice.
Il primo motivo è infondato: l’approvazione per silentium della proposta di aggiudicazione consuma il potere di controllo ma non la trasforma in aggiudicazione, per cui non occorreva alcuna revoca in autotutela. Il secondo, il sesto e il settimo motivo sono inammissibili per carenza di interesse, giacché il concorrente collocato al primo posto, poi escluso, non ha interesse a contestare l’offerta di chi lo segue in graduatoria.
Il quarto motivo è fondato. La categoria OS32, pur inclusa dal d.m. n. 248/2016 tra le lavorazioni super-specialistiche, non rientra tra quelle a qualificazione obbligatoria ex art. 12, comma 2, lett. b), d.l. n. 47/2014, potendo l’operatore qualificato nella categoria prevalente eseguire direttamente i lavori. L’omessa dichiarazione del subappalto comporta solo il divieto di subappaltare, non l’esclusione.
Tale fondatezza non basta, perché il terzo motivo è infondato. Le migliorie strutturali proposte non sono state corredate delle necessarie indicazioni prestazionali: le voci richiamate dalla ricorrente riguardano un isolamento aggiuntivo e non i pannelli offerti. I computi non consentono il confronto tra prestazione richiesta e miglioria; le due tipologie di pannelli non trovano separata evidenza; le migliorie impiantistiche sono descritte senza potenza e numero di elementi. La valutazione di inidoneità dell’offerta attiene alla discrezionalità tecnica e non presenta profili di manifesta erroneità.
I motivi aggiunti sono improcedibili, difettando la legittimazione a censurare le vicende successive all’esclusione. La domanda risarcitoria è respinta per difetto del presupposto del danno. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.