Improcedibilità del condono edilizio per carenza documentale non imputabile al privato (TAR Campania n. 8339 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di improcedibilità dell’istanza di condono edilizio per carenza degli elementi istruttori è illegittima quando il difetto documentale non è imputabile al privato, ma al mancato coordinamento tra Comune e Soprintendenza nella trasmissione degli atti. Il parere che si limiti a richiamare genericamente le precedenti richieste di integrazione, senza indicare quali documenti manchino e perché la loro assenza impedisca la valutazione di compatibilità paesaggistica, è affetto da motivazione apparente. Il principio di leale collaborazione impone a ciascun ente di attivarsi per acquisire la documentazione necessaria, e l’inerzia dell’amministrazione non può ricadere sul privato diligente. La Soprintendenza è priva di competenza sulla conformità urbanistica dell’intervento agli indici del PRG, riservata all’ente locale.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fabbricato in zona agricola sottoposta a vincolo paesaggistico e ricadente nel Parco Regionale, ha presentato nel 1995 istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/1994 per una serie di interventi interni ed esterni. Nel 2017 la Commissione comunale ha esaminato la pratica, richiedendo integrazioni documentali cui il ricorrente ha dato riscontro, come pure alle ulteriori richieste del Comune del 2019.
Nel 2019 la Soprintendenza ha richiesto al Comune ulteriore documentazione; il ricorrente ha rappresentato di averla già depositata, segnalando peraltro errori materiali nelle richieste. Con nota del 2020 la Soprintendenza ha dichiarato l’improcedibilità dell’istanza per carenza di elementi istruttori; il Comune ha recepito integralmente il parere. Il ricorrente ha impugnato entrambi gli atti davanti al TAR Campania.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente le censure procedimentali, ritenendo che il loro accoglimento determini un vizio collocato a monte della valutazione di merito, che le amministrazioni non hanno peraltro mai eseguito.
Sul difetto di istruttoria, il Tribunale rileva che le due ordinanze istruttorie emesse non hanno ricevuto riscontro esaustivo dalle amministrazioni, che non hanno chiarito quale documentazione fosse stata depositata dal ricorrente e quale effettivamente trasmessa dal Comune alla Soprintendenza. Il mancato puntuale riscontro integra argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., con applicazione del principio di non contestazione ex art. 64, comma 2, c.p.a.. Ne deriva la prova che il difetto documentale non è imputabile al privato — che ha depositato la documentazione e ha documentato i propri adempimenti — bensì al mancato coordinamento tra gli enti.
Il parere della Soprintendenza presenta inoltre un evidente difetto di motivazione: la declaratoria di improcedibilità presuppone l’indicazione specifica dei documenti mancanti e delle ragioni per cui la loro assenza impedisce la valutazione di merito. Il generico richiamo alle precedenti richieste di integrazione configura motivazione apparente. Il Tribunale sottolinea che la Soprintendenza non ha verificato presso il Comune l’effettiva consistenza del fascicolo, né ha sollecitato la trasmissione dei documenti: il principio di leale collaborazione, desumibile dall’art. 22 del d.lgs. n. 42/2004 e dall’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, impone a ciascun ente di attivarsi per acquisire quanto necessario.
È fondata anche la censura di violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990: non risulta che, prima dell’adozione del provvedimento sfavorevole, sia stato comunicato il preavviso di rigetto, né ricorrono le ipotesi di esclusione. Le reiterate richieste di integrazione non equivalgono alla comunicazione dei motivi ostativi, costituendo atti istruttori e non una valutazione di non accoglibilità. Il preavviso avrebbe consentito di evidenziare l’avvenuto deposito della documentazione e di sollecitare la trasmissione integrale del fascicolo.
Quanto al profilo di incompetenza, il parere fa riferimento alla non conformità agli indici del PRG, valutazione che esula dalla competenza della Soprintendenza, circoscritta ex art. 32 della legge n. 47/1985 alla compatibilità paesaggistica. L’accoglimento di tali censure rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi; le amministrazioni dovranno riesaminare l’istanza sulla base della documentazione effettivamente prodotta, nel rispetto delle garanzie partecipative, nel termine di novanta giorni.
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Nota della Redazione
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