Porto d’armi e patteggiamento: cade l’automatismo ostativo per il furto d’energia (TAR Sicilia n. 1736 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi amministrativi, ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall’art. 25, lett. b), d.lgs. n. 150/2022, applicabile anche ai patteggiamenti anteriori. Ne consegue il venir meno dell’automatismo ostativo che riconnetteva all’art. 43 t.u.l.p.s. l’impossibilità di rilasciare o rinnovare il porto d’armi in presenza di una condanna per furto. Il diniego del porto d’armi fondato su un reato estraneo all’uso delle armi richiede una motivazione specifica sulle ragioni per cui il fatto è sintomatico di inaffidabilità o di personalità violenta. In assenza di tali particolari contingenze, il provvedimento è illegittimo.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. Il Questore aveva respinto l’istanza richiamando una sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. per furto aggravato di energia elettrica, con pena sospesa, divenuta irrevocabile. Il diniego si fondava sull’automatismo dell’art. 43 t.u.l.p.s., che annovera il furto tra i reati ostativi.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, contestando l’idoneità della condanna a fondare un giudizio negativo sulla buona condotta. Ha richiamato l’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., che esclude l’efficacia probatoria del patteggiamento nei procedimenti diversi da quello penale. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove da una ricognizione dell’art. 43 t.u.l.p.s., che elenca il furto tra i reati ostativi. La giurisprudenza amministrativa aveva esteso la nozione di condanna rilevante anche all’applicazione della pena su richiesta, pure se sospesa, richiamando Cons. Stato, sez. I, n. 1620 del 2016.

Il collegio ritiene però superato questo automatismo. Il novellato art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. stabilisce che la sentenza di patteggiamento non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi. La disposizione, secondo la giurisprudenza prevalente, si applica anche alle sentenze pronunciate prima della sua entrata in vigore, come affermato nel parere di Cons. Stato, sez. I, n. 524 del 2024, e conferma l’impossibilità di equiparare il patteggiamento alla sentenza di condanna, come osservato da TAR Toscana, sez. IV, n. 295 del 2025.

Venuto meno l’automatismo, il mero riferimento al furto di energia elettrica non basta a fondare il diniego. Si tratta di una fattispecie non collegabile all’uso delle armi e non sintomatica di una personalità violenta. Il collegio richiama un proprio orientamento, secondo cui un fatto estraneo all’uso delle armi può sostenere un provvedimento ostativo solo se corredato dalla indicazione delle particolari contingenze che ne rivelano la valenza sintomatica.

Il Tribunale precisa che, quando il reato è commesso mediante l’uso delle armi, l’inaffidabilità emerge ictu oculi e il provvedimento non necessita di altra motivazione. Quanto più ci si allontana da questa ipotesi, tanto più la motivazione deve essere esauriente. Nel caso di specie mancava ogni correlazione tra il reato e il possibile abuso delle armi, né risultava una personalità aggressiva o priva di autocontrollo. L’amministrazione, pur titolare di un ampio potere di valutazione, avrebbe dovuto esprimere le ragioni del divieto.

Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni della pubblica amministrazione. Le spese sono compensate in ragione della natura interpretativa delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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