Equo compenso e gare di ingegneria: base d’asta ribassabile senza limiti (TAR Liguria n. 362 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura la legge n. 49/2023 non sancisce l’inderogabilità del compenso professionale determinato con i parametri ministeriali. L’art. 8 del d.lgs. n. 36/2023 richiama il solo “principio” dell’equo compenso, nozione di massima che non si traduce in una regola di dettaglio limitativa del ribasso. Il D.M. 17 giugno 2016, richiamato dall’art. 41, comma 15, serve a individuare l’importo da porre a base di gara, ma non rende incomprimibile la quota del corrispettivo corrispondente all’onorario. La congruità del compenso resta affidata alla verifica di anomalia dell’offerta. La nullità di protezione dell’art. 3, comma 4, legge n. 49/2023 opera a favore del professionista contraente, non del concorrente pretermesso.
Il Fatto
Il Comune di Genova indice una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di aggiornamento e integrazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, relativi alla realizzazione di una tratta metropolitana cittadina. La ricorrente, capofila di un raggruppamento temporaneo di professionisti, si colloca terza in graduatoria.
Impugna l’ammissione delle prime due offerte, l’aggiudicazione, i chiarimenti e i verbali, sostenendo che i ribassi proposti elidono le spese ed erodono il compenso quantificato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016. In subordine deduce la violazione della lex specialis, ove interpretata nel senso della non ribassabilità dell’onorario, e dei principi di trasparenza e buona fede. Chiede l’inefficacia del contratto, il subentro e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni pregiudiziali, attesa l’infondatezza nel merito. Esamina congiuntamente i motivi sulla legge n. 49/2023 e ricostruisce il quadro normativo: l’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 impone alla pubblica amministrazione di garantire il principio dell’equo compenso, mentre l’art. 41, comma 15 rinvia all’allegato I.13 e al D.M. 17 giugno 2016 per l’individuazione dell’importo da porre a base di gara.
Il Tribunale dà conto della querelle interpretativa. Un indirizzo estende la legge n. 49/2023 alle gare pubbliche, rendendo inderogabili i valori ministeriali. L’indirizzo opposto, seguito dall’Anac, ammette la ribassabilità degli onorari, con congruità assicurata dalla verifica di anomalia. Le pronunce del Cons. St., sez. III, 27 gennaio 2025, n. 594 e del Cons. St., sez. V, 3 febbraio 2025, n. 844 offrono puntualizzazioni diverse: la prima ravvisa una nullità di protezione invocabile dal solo professionista e postula un controllo in sede di anomalia; la seconda afferma la distinzione tra i due sistemi e la fisiologica riducibilità dell’intero prezzo, salvo diversa previsione della legge di gara.
Il Collegio aderisce alla seconda opzione, sulla base dei criteri letterale, teleologico e sistematico. L’art. 8 richiama un principio, non una regola di dettaglio, e ricalca la formulazione dell’abrogato art. 19-quaterdecies del d.l. n. 148/2017, rispetto al quale la giurisprudenza escludeva l’operatività dell’equo compenso nelle gare. I lavori preparatori del codice confermano la volontà di non vincolare le stazioni appaltanti a compensi rigidi. Quanto alla legge n. 49/2023, il criterio letterale non è decisivo, ma i lavori parlamentari mostrano il rigetto dell’emendamento di coordinamento con il codice. Sul piano sistematico, la ratio protettiva del professionista “debole” non ricorre nella gara pubblica, libero confronto concorrenziale; l’esclusione automatica dell’offerente finirebbe anzi per sanzionare il professionista, contrastando il principio del risultato.
Il secondo motivo non persuade. La lex specialis richiama genericamente la normativa vigente, senza qualificare gli onorari come inderogabili e non ribassabili. Il riferimento alle “voci ribassabili” nello schema di contratto è un mero refuso. L’intero corrispettivo posto a base di gara era dunque ribassabile, ferma la verifica di anomalia, che il RUP ha svolto in modo approfondito. Il quarto motivo è inaccoglibile: il chiarimento n. 1 dell’11 marzo 2024 ha esplicitato che il ribasso riguardava l’importo complessivo. Il ricorso è rigettato, con spese compensate per la complessità della questione.
Nota della Redazione
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