La valutazione delle pubblicazioni nelle procedure ASN di prima fascia: insindacabilità del merito scientifico (TAR Lazio n. 13452 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, il giudizio sulla qualità, originalità e rigore metodologico delle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, riservato alla Commissione e sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o errore sui presupposti di fatto. Il giudizio può essere motivato anche mediante rinvio ai giudizi individuali dei commissari, che ne costituiscono parte integrante. La valutazione negativa anche su uno solo dei tre oggetti di giudizio previsti dalla disciplina — impatto della produzione scientifica, possesso di almeno tre titoli, qualità elevata delle pubblicazioni — è di per sé sufficiente a giustificare il diniego di abilitazione, senza che possa configurarsi un’illegittima prevalenza accordata al requisito delle pubblicazioni. Le controdeduzioni del presidente della Commissione, rese dopo l’adozione del provvedimento, si atteggiano come inammissibile integrazione postuma della motivazione e non possono essere considerate ai fini della decisione. L’insediamento della Commissione presso l’Università sede della procedura va inteso in senso funzionale e non quale presenza fisica dei commissari.
Il Fatto
La ricorrente, professore associato di Diritto tributario, ha partecipato alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il settore disciplinare 12/D2, indetta con decreto direttoriale del 2023. All’esito della procedura, la Commissione ha dichiarato la candidata non idonea, pur avendo riscontrato una valutazione positiva dei titoli e il raggiungimento dei valori soglia previsti dalla disciplina.
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non abilitazione, deducendo plurimi vizi di legittimità: la mancanza di una reale maggioranza a sostegno del giudizio collegiale, la contraddittorietà del riferimento a titoli non selezionati dai commissari, l’illegittima prevalenza accordata alla valutazione delle pubblicazioni, l’asserita genericità delle formule motivazionali e la mancata allegazione dei giudizi individuali ai verbali delle sedute. Ha inoltre contestato la modalità telematica dell’insediamento della Commissione presso la sede della procedura.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente disposto lo stralcio delle controdeduzioni del presidente della Commissione, ritenendole una inammissibile integrazione postuma della motivazione di un provvedimento a carattere discrezionale. Ha quindi esaminato le cinque censure, rigettandole in parte e dichiarandole in parte inammissibili.
Quanto al primo motivo, il Collegio ha escluso che l’erronea notazione relativa alla mancata indicazione delle ore di didattica internazionale potesse inficiare il giudizio complessivo, trattandosi di titolo non selezionato e, comunque, privo di influenza indiretta sull’esito negativo, derivante invece dalla valutazione della produzione scientifica. Ha altresì dichiarato inammissibili le censure volte a contestare il merito delle valutazioni dei commissari.
Con riguardo alla dedotta prevalenza delle pubblicazioni sugli altri criteri, il TAR ha chiarito che, ai sensi dell’art. 6 del d.m. n. 120/2016, l’abilitazione richiede il concorso di tre elementi positivi: la valutazione positiva del titolo sull’impatto della produzione scientifica, il riconoscimento del possesso di almeno tre titoli individuati dalla Commissione e la valutazione positiva sulle pubblicazioni come complessivamente di qualità elevata. La valutazione negativa anche su uno solo di tali oggetti è quindi da sola sufficiente a giustificare il diniego.
Il Collegio ha ritenuto legittimo il criterio — adottato dalla Commissione — di conferire particolare rilevanza ai lavori monografici, coerente con la previsione dell’art. 4 del d.m. n. 120/2016 che demanda la valutazione del “tipo” delle pubblicazioni presentate. Ha inoltre escluso che il giudizio collegiale fosse formulato in termini generici o stereotipati, avendo lo stesso individuato con precisione gli elementi fattuali del giudizio negativo: la ristrettezza delle tematiche coperte, l’assenza di approfondimento e originalità, il prevalente carattere descrittivo delle indagini e le sovrapposizioni tematiche tra articoli e monografie.
In relazione alle censure sui singoli giudizi individuali, il TAR ha rilevato come le contestazioni della ricorrente si risolvessero in una inammissibile richiesta di riesame del merito scientifico delle valutazioni, non potendo il giudice amministrativo sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione in assenza di evidenti profili di illogicità. Ha infine rigettato le doglianze sulla mancata allegazione dei giudizi individuali ai verbali — trattandosi di adempimento avvenuto nella riunione conclusiva — e sulla modalità telematica dell’insediamento, da intendersi in senso funzionale.
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Nota della Redazione
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