Cittadinanza: insufficienza reddituale anche in un solo anno legittima il diniego (Cons. Stato n. 3148 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992 non costituisce atto vincolato, ma è rimessa a una valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, volta ad accertare lo stabile e ordinato inserimento dello straniero nella comunità nazionale. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica dell’assenza di profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o carenza istruttoria. L’insufficienza del requisito reddituale integra di per sé un motivo legittimamente ostativo alla concessione, anche qualora riferita a un singolo periodo d’imposta, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella amministrativa in ordine alla continuità e stabilità della capacità reddituale. Il reddito del familiare convivente non assume rilievo se la convivenza dedotta non coincide temporalmente con l’annualità reddituale considerata.
Il Fatto
L’appellante aveva presentato nel 2015 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992. Il Ministero dell’interno, con decreto del 31.5.2020, aveva respinto l’istanza sulla base di due profili: la mancanza del requisito reddituale per l’anno 2016 e il deferimento all’Autorità giudiziaria per violazione dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, per mancata esibizione del titolo di soggiorno.
Il ricorrente aveva dedotto che, ai fini della soglia reddituale, andasse computato anche il reddito del fratello convivente, con il quale assumeva di aver coabitato dal 2016 al gennaio 2020. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, valorizzando l’ampia discrezionalità amministrativa e rilevando che, in un atto plurimotivato, è sufficiente anche un solo motivo ostativo. Propone appello l’interessato, contestando il metodo del cammino a ritroso e invocando una valutazione prognostica anziché meramente retrospettiva.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla qualificazione dell’atto: la concessione della cittadinanza non è provvedimento vincolato, ma esito di una valutazione ampiamente discrezionale, finalizzata ad accertare lo stabile e ordinato inserimento dello straniero. Ne deriva un sindacato giurisdizionale circoscritto alla verifica dell’assenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o carenza istruttoria.
Su tale premessa il Collegio esamina il profilo reddituale. È pacifico che per il 2016 l’appellante abbia dichiarato un reddito personale di euro 4.739,79, largamente inferiore alla soglia minima allora richiesta, pari a euro 8.263,31, incrementabile solo in presenza di carichi familiari. L’insufficienza è stata ritenuta motivo legittimamente ostativo alla concessione, anche se riferita a un singolo periodo d’imposta.
Il punto di diritto di maggiore interesse riguarda il rapporto tra valutazione amministrativa e controllo del giudice. La Corte afferma che il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione in ordine alla continuità e stabilità della capacità reddituale. La censura sull’asserito “cammino a ritroso” non supera dunque il vaglio: la valutazione prognostica invocata dall’appellante resta affidata all’Amministrazione, mentre al giudice spetta il solo controllo di non manifesta illogicità.
Quanto al reddito del fratello, la Corte ne esclude il rilievo sul piano fattuale: la convivenza dedotta non coincide temporalmente con l’annualità reddituale rilevante, circostanza ammessa dallo stesso appellante. Il motivo non può pertanto essere accolto.
Il rigetto del motivo reddituale rende superfluo l’esame del secondo profilo del diniego, quello relativo al deferimento all’Autorità giudiziaria, coerentemente con la logica dell’atto plurimotivato: la sufficienza di un solo motivo ostativo sorregge la legittimità del provvedimento. L’appello è respinto e la sentenza di primo grado confermata. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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