Concessioni demaniali marittime: diniego illegittimo, obbligo di gara e proroga tecnica (TAR Lazio n. 371 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune non può respingere l’istanza di rinnovo della concessione demaniale marittima limitandosi a rilevare che la normativa vigente non consente rinnovi automatici e che il quadro è incerto. Le proroghe legislative succedutesi in materia, da ultimo quella introdotta dal D.L. n. 131/2024, sono disapplicabili perché contrastanti con l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE. L’Amministrazione ha l’obbligo di indire la procedura di evidenza pubblica e, nelle more, di mantenere in efficacia il titolo scaduto mediante proroga tecnica, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della gara. Il diniego fondato sull’impossibilità di avviare le gare per incertezza normativa è illogico e incongruo.
Il Fatto
La società ricorrente era titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata dalla Capitaneria di Porto per due pontili galleggianti e uno specchio acqueo destinato a ormeggio di natanti da diporto, oltre che di un’autorizzazione comunale per il posizionamento di un modulo galleggiante. In data 07.12.2023 presentava al Comune una documentata istanza di rinnovo per sei anni, a decorrere dalle scadenze delle proroghe legali.
Con nota del 24.04.2024 il Comune respingeva la richiesta. Il diniego si fondava su tre presupposti: l’avvenuta proroga delle concessioni al 31.12.2024 ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 118/2022; il contrasto dell’istanza con la normativa eurounitaria, imponendo l’obbligo di gara; l’impossibilità di avviare procedure selettive per l’incertezza normativa e la necessità di attendere il riordino della materia. La società impugnava la nota e la delibera di Giunta che ne costituiva il presupposto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie in parte il ricorso. La motivazione del diniego rivela un profilo di incongruenza e illogicità: il Comune nega non solo il rinnovo ma anche la proroga, assumendo come giustificazione proprio l’impossibilità di bandire le gare. L’argomento si ritorce contro chi lo formula, poiché è l’Amministrazione a dover attivare la procedura e a garantire, in attesa, la continuità del rapporto concessorio.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui vanno disapplicate, per contrasto con l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE, tutte le disposizioni nazionali che hanno introdotto proroghe delle concessioni balneari. Il riferimento è alla Cons. Stato n. 4480/2024 e alle sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria n. 17 e 18 del 2021, oltre che a un proprio precedente conforme. La valutazione dell’effetto diretto e l’obbligo di disapplicazione incombono anche sulle autorità amministrative, comprese quelle comunali, senza che interventi del legislatore possano condizionarle.
Nel percorso argomentativo il Collegio esamina anche la proroga tecnica, istituto desunto per analogia dall’art. 120, comma 11, d.lgs. n. 36/2023. Si tratta di una forma eccezionale e derogatoria di affidamento, ammessa in presenza di oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura, per il tempo strettamente necessario. Tale proroga è compatibile con i principi europei solo quando l’Amministrazione ha già indetto la gara o ha deliberato di indirla in tempi brevissimi, avviando senza indugio l’iter per i bandi.
Il Comune, quindi, deve avviare con urgenza le procedure di evidenza pubblica e, nel contempo, prorogare le concessioni scadute fino alla data del nuovo affidamento. Il termine di scadenza è quello della nuova concessione, non il 31.12.2027 introdotto dal D.L. n. 131/2024: la relativa previsione è anch’essa disapplicata. Il ritardo giustificativo della proroga deriva da eventi di tipo normativo, mentre la sua ragione è evitare un grave danno all’interesse pubblico derivante dall’interruzione del servizio.
Il ricorso è pertanto accolto in parte, nei sensi e nei limiti della motivazione, con compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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