L’ottemperanza di condanna pecuniaria del giudice ordinario è mera esecuzione (Cons. Stato n. 1637 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di una somma di denaro, il giudice amministrativo svolge una funzione prevalentemente esecutiva. Egli è rigidamente vincolato al comando contenuto nel giudicato azionato e non può integrare la statuizione del giudice ordinario. La carenza di giurisdizione sulla materia sottostante impedisce di limitare o ampliare la portata effettuale del precetto in violazione dell’art. 2909 c.c. Le circostanze di fatto addotte dall’amministrazione debitrice, estranee al giudicato, non assumono rilievo nel giudizio di ottemperanza e vanno fatte valere in altra sede.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale civile di Taranto, resa in funzione di giudice del lavoro, con cui era stata rigettata l’opposizione a un decreto ingiuntivo. Con quel decreto il Ministero della Salute era stato condannato al pagamento di una somma per rivalutazione dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 per i danni vaccinali, quanto alla voce relativa all’indennità integrativa speciale, oltre interessi e spese.

Il TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, ha parzialmente accolto il ricorso, dichiarando l’inadempimento del Ministero per tutte le somme indicate nell’atto di precetto. Ha invece respinto la richiesta relativa alle spese dell’atto di precetto e quella di rivalutazione monetaria e penalità di mora. Il Ministero ha appellato sostenendo che la Regione Puglia aveva già corrisposto gli importi per le medesime causali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto la propria ordinanza cautelare n. 2543 del 2025, con la quale l’istanza di sospensione era stata respinta. In quella sede si era già chiarito che il giudice amministrativo dell’ottemperanza, a fronte di statuizioni del giudice ordinario, è chiamato a svolgere essenzialmente una mera attività esecutiva.

Il percorso argomentativo si fonda sull’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5654 del 3 marzo 2025. Quella decisione ha ribadito che il giudizio di ottemperanza assume caratteristiche diverse a seconda che riguardi una sentenza di annullamento del giudice amministrativo oppure una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di una somma di denaro.

In quest’ultimo caso il giudizio assume natura e caratteristiche di giudizio prevalentemente esecutivo. Esso è caratterizzato dalla carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sulla materia sottostante al giudicato azionato. Il giudice dell’ottemperanza svolge quindi una funzione attuativa della concreta statuizione adottata dal giudice ordinario e non può alterarne il precetto, limitandone o ampliandone la portata effettuale in violazione dell’art. 2909 c.c.

Su questa base la Corte esamina le circostanze di fatto addotte dall’amministrazione appellante. Il Ministero deduceva che l’Assessorato regionale aveva disposto, senza informarlo, il pagamento a partire dal 1° gennaio 2013 degli indennizzi rivalutati anche per la quota di indennità integrativa speciale. Tali circostanze non possono essere valutate nel giudizio di ottemperanza, perché esulano dal comando giudiziale.

Esse potranno essere definite nel rapporto con la Regione Puglia ed eventualmente formare oggetto di ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c. L’appello è pertanto respinto e la sentenza impugnata confermata, con compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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