Divieto legittimo per aggressione all’allenatore anche con effetto sui figli (TAR Emilia-Romagna n. 1014 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il DASPO ex art. 6 della legge n. 401/1989 può essere legittimamente adottato quando la condotta violenta, sintomatica di un’indole aggressiva confermata da precedenti penali e di polizia, si sia concretizzata in ambito sportivo. Il provvedimento non è viziato da genericità se la descrizione dei luoghi oggetto del divieto è puntuale e circoscritta all’accesso a stadi e impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni sportive, senza estendersi ai “luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto”. L’effetto riflesso del divieto sui familiari del destinatario, quale l’impossibilità di accompagnare i figli minori alle attività sportive, non costituisce elemento di irragionevolezza del provvedimento, ma ne conferma la finalità di tutela della sicurezza pubblica e dell’incolumità delle persone, anche in chiave di prevenzione di effetti diseducativi sui giovani atleti.
Il Fatto
Il Questore di Ravenna ha adottato nei confronti di un uomo un DASPO della durata di cinque anni, vietandogli l’accesso a stadi e impianti sportivi del territorio nazionale per manifestazioni di calcio, basket e pallavolo. Il provvedimento traeva origine da un episodio violento verificatosi durante l’intervallo di una partita di calcio giovanile: l’uomo, per la sostituzione del figlio in campo, aveva aggredito l’allenatore della squadra, cagionandogli lesioni aggravate e, successivamente, lo aveva minacciato presso il Pronto Soccorso.
Il destinatario del divieto ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Emilia-Romagna, deducendo molteplici vizi: la violazione di norme costituzionali, della CEDU e della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, l’illegittima estensione del divieto ai luoghi interessati alla sosta, il difetto di istruttoria e la sproporzione del termine. La questione è giunta all’udienza pubblica senza che la parte ricorrente avesse svolto attività difensiva, non avendo confutato il convincimento espresso in sede cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha confermato le conclusioni già raggiunte in sede di esame dell’istanza cautelare, ritenendo il provvedimento DASPO immune dai vizi dedotti. L’episodio contestato — l’aggressione all’allenatore per un futile motivo, commessa in occasione di un incontro di calcio e in presenza di minori — è stato valutato come sintomatico di un’indole violenta che, unitamente ai precedenti penali e di polizia gravanti sul ricorrente, giustifica pienamente l’adozione della misura, rispondendo alla ratio dell’istituto.
Quanto al motivo relativo all’effetto riflesso del divieto sui figli minori, il Collegio ha escluso che l’impossibilità per il padre di accompagnarli allo sport possa dimostrare l’irrazionalità del provvedimento. Al contrario, la misura trova giustificazione proprio nell’opportunità di evitare il ripetersi di situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e l’incolumità delle persone, anche per l’effetto diseducativo e traumatizzante che episodi di violenza producono sui giovani atleti presenti. La Corte ha inoltre rilevato che la parte ricorrente non ha fornito prova dell’incidenza del divieto sull’esercizio dell’attività sportiva dei figli, attività che può essere svolta ragionevolmente anche senza la presenza del padre, considerato che il divieto è limitato allo svolgimento di incontri e partite.
Il Tribunale ha infine respinto il richiamo alla giurisprudenza che ritiene illegittima la generica indicazione dei luoghi interessati dal divieto: nel caso di specie il DASPO è puntuale, essendo circoscritto all’accesso a stadi e impianti sportivi su tutto il territorio nazionale, senza l’estensione ai luoghi di sosta, transito o trasporto. Il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese, solo parzialmente compensate, in favore dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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