L’oscuramento dei giustificativi è illegittimo senza una specifica e motivata valutazione della stazione appaltante (TAR Lazio n. 10664 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decisione con cui la stazione appaltante accoglie l’istanza di oscuramento di parti dei giustificativi presentata dall’aggiudicataria è illegittima ove si sostanzi in una motivazione di stile e totalmente assertiva, che recepisca acriticamente le richieste dell’operatore senza un’effettiva attività istruttoria di bilanciamento tra il diritto alla prova del concorrente e la tutela dei segreti tecnici e commerciali. Il diritto alla prova, che rifluisce nell’art. 24 Cost., costituisce principio supremo dell’ordinamento e può essere sacrificato solo dinanzi a un segreto oggettivamente meritevole di tutela, specificamente individuato e dotato di comprovati caratteri di segretezza. Le soluzioni organizzative aziendali e gli accordi di riservatezza con i fornitori non giustificano l’oscuramento integrale delle voci di costo, potendo al più legittimare l’omissione dei soli nomi dei fornitori.
Il Fatto
La società ricorrente ha partecipato a una procedura aperta indetta da una società a partecipazione pubblica per l’affidamento del servizio di pulizia e facchinaggio, classificandosi al secondo posto in graduatoria. Avendo constatato che la stazione appaltante aveva accolto l’istanza di oscuramento di parti dei giustificativi presentata dall’aggiudicataria in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, la ricorrente ha impugnato tale decisione e ha chiesto l’accesso integrale alla documentazione. Ha successivamente impugnato anche l’aggiudicazione, chiedendone l’annullamento e la dichiarazione di inefficacia del contratto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo, essendo stato adottato un successivo provvedimento del 14 maggio 2026 con cui la stazione appaltante aveva fornito una motivazione autonoma, seppur ritenuta insufficiente, in risposta all’istanza di accesso. Ha poi disatteso le eccezioni di inammissibilità fondate sul divieto di venire contra factum proprium, rilevando che la dichiarazione resa dalla ricorrente in sede di gara riguardava la propria offerta, non quella dell’aggiudicataria, e che l’interesse a contestare l’oscuramento era sorto solo con la nuova aggiudicazione.
Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso per motivi aggiunti, affermando che la protezione del segreto commerciale non può essere invocata genericamente: è necessario che sussista un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico e con effettivi e comprovati caratteri di segretezza oggettiva, essendo la trasparenza delle gare pubbliche principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti. La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere riservata a elaborazioni specialistiche applicabili a una serie indeterminata di appalti, non a mere soluzioni organizzative o a fattori contingenti come la compresenza di altri appalti sul territorio.
Con specifico riguardo al costo orario della manodopera, il Tribunale ha osservato che la contestazione del giudizio di anomalia richiede la conoscenza delle singole voci di cui si compone l’offerta, non potendo il diritto alla prova essere soddisfatto dalla sola conoscenza del dato complessivo. Quanto ai costi per le attrezzature, la presenza di accordi di riservatezza con i fornitori può consentire al più l’omissione dei soli nomi di questi ultimi, non l’oscuramento integrale della tabella dei prezzi.
La decisione della stazione appaltante è risultata viziata per difetto di istruttoria e di motivazione, essendosi limitata a recepire acriticamente le richieste dell’aggiudicataria. Il Tribunale ha pertanto ordinato la consegna della documentazione in versione non oscurata, fatti salvi gli eventuali nomi dei fornitori, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, disponendo la conversione nel rito ordinario per la trattazione dei motivi avverso l’aggiudicazione.
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Nota della Redazione
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