Perdita del grado per rimozione e termini del procedimento disciplinare di stato (TAR Lazio n. 2411 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di novanta giorni per l’instaurazione del procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale decorre dalla integrale conoscenza della sentenza che conclude definitivamente e complessivamente il processo penale, non assumendo rilievo il passaggio in giudicato di precedenti pronunce relative a singoli capi di imputazione. La conoscenza deve essere integrale e legalmente certa, non essendo sufficiente la mera conoscenza del dispositivo o di estratti. Una volta intervenuto il giudicato penale, l’accertamento dei fatti non può essere rimesso in discussione ai sensi dell’art. 653 cod. proc. pen., mentre la valutazione sulla gravità dei fatti e sulla non meritevolezza del dipendente a conservare il grado costituisce apprezzamento autonomo dell’Amministrazione, sindacabile solo per vizi di manifesta illogicità.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale della Guardia di Finanza con incarico di comando di un Nucleo di polizia tributaria, veniva sottoposto a procedimento penale per corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, poi definito con condanna in primo e secondo grado, confermata dalla Corte di cassazione. Nel frattempo l’Amministrazione lo sospendeva in via precauzionale dall’impiego e, dopo il congedo per limiti di età, avviava nei suoi confronti un procedimento disciplinare.
All’esito dell’inchiesta formale e del giudizio della Commissione di disciplina, il Comandante Generale disponeva la perdita del grado per rimozione e la conseguente cessazione dal rapporto d’impiego, modificando l’originaria causa di cessazione per età. Il ricorrente impugnava la determinazione deducendo la prescrizione dell’azione disciplinare, il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione, chiedendo anche il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il termine di esercizio dell’azione disciplinare. L’art. 1392 del d.lgs. n. 66/2010 impone l’instaurazione del procedimento entro novanta giorni dalla conoscenza integrale della sentenza irrevocabile e la conclusione entro duecentosettanta giorni dalla medesima data. Nel caso concreto la sentenza che ha reso definitiva la condanna è quella della Corte di cassazione, emessa il 20 ottobre 2021, la cui integrale conoscenza si è perfezionata il 3 novembre 2021, con l’acquisizione della copia conforme.
Da tale momento decorrono i termini. La contestazione degli addebiti è stata notificata il 27 gennaio 2022, entro i novanta giorni, e il provvedimento finale è intervenuto duecentosessantaquattro giorni dopo, nel rispetto dello spatium temporis di duecentosettanta giorni. La censura sulla prescrizione è pertanto infondata.
Il Collegio richiama la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2022, secondo cui il procedimento disciplinare deve essere instaurato o ripreso dalla data di conoscenza della sentenza che conclude definitivamente e complessivamente il processo penale, non rilevando il passaggio in giudicato di precedenti sentenze riferite a singoli capi di imputazione, e dovendo la conoscenza essere integrale e legalmente certa.
Quanto al difetto di istruttoria, l’Amministrazione si è basata sulle risultanze del processo penale: intervenuto il giudicato, i fatti accertati non sono più discutibili ai sensi dell’art. 653 cod. proc. pen. Sulla gravità dei fatti la P.A. ha invece svolto una valutazione autonoma, valorizzando la violazione del dovere di rettitudine, la condotta contraria ai doveri di fedeltà, correttezza e lealtà e il danno arrecato all’immagine e al prestigio del Corpo, anche per la rilevanza mediatica della vicenda.
Il Collegio conforta le proprie conclusioni con Consiglio di Stato n. 6993 del 2023 e n. 1034 del 2019, nonché con TAR Lazio n. 915 del 2020 e TAR Molise n. 20 del 2024. Il ricorso è quindi respinto in toto, con condanna del ricorrente alle spese di lite e oscuramento delle generalità.
Nota della Redazione
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