Recesso dall’accordo sul valore di rimborso gas e restituzione del premio (TAR Lombardia n. 1935 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui il Comune, in caso di disaccordo con il gestore uscente, determina unilateralmente il valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas, da indicare nel bando di gara d’ambito, costituisce esercizio di amministrazione attiva ai sensi dell’art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164/2000 e dell’art. 5, comma 16, d.m. n. 226/2011, e non atto di autotutela. Con tale determinazione l’amministrazione recede di fatto dal precedente accordo amministrativo sul valore di rimborso, stipulato ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990. Il recesso è legittimo se ancorato a sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ravvisabili nella modifica normativa intervenuta nel 2014. Il venir meno dell’accordo per impossibilità sopravvenuta fa cadere la causa giustificativa del premio una tantum corrisposto a fronte della definizione consensuale del valore, con obbligo di restituzione secondo la disciplina della ripetizione dell’indebito. Restano a carico di ciascuna parte le spese di consulenza sostenute per la stipula.

Il Fatto

Un Comune e la società concessionaria del servizio di distribuzione del gas stipulavano nel 1963 una concessione, poi prorogata. A seguito della riforma del settore, il Comune determinava con deliberazione del 2013 il valore di rimborso degli impianti (VIR) dovuto al gestore uscente e concludeva con la concessionaria, nel dicembre 2013, un accordo amministrativo che confermava quel valore, con versamento di un premio una tantum di euro 60.000,00 e di spese di convenzione per euro 5.000,00.

Dopo la modifica normativa del 2014, il Comune chiedeva l’aggiornamento del valore. Non condividendo la stima della concessionaria, con deliberazione n. 97 del 12.10.2019 stabiliva unilateralmente un valore inferiore. La società impugnava la deliberazione davanti al TAR, che dapprima declinava la giurisdizione; il Cons. Stato, Sez. V, n. 4703/2024 affermava invece la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di accordi amministrativi. Riassunto il giudizio, la causa giunge alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente agisce per accertare il corretto valore di rimborso e il pregiudizio dedotto è attuale e concreto. La clausola del 2000 sulla cessione gratuita degli impianti alla scadenza non incide sull’interesse, essendo stata superata dalle successive deliberazioni che hanno ridotto la durata della concessione e determinato il VIR.

Il primo motivo, relativo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, non è fondato. Le garanzie di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990 vanno lette in senso sostanziale: il Comune ha avviato una complessa istruttoria con la concessionaria, richiedendo lo stato di consistenza degli impianti e conducendo un tavolo tecnico in contraddittorio. La partecipazione è stata comunque garantita.

Il secondo motivo non è fondato. La deliberazione impugnata non è atto di autotutela e cadono quindi le censure sull’annullamento d’ufficio e sulla revoca. Il Comune ha esercitato un potere di amministrazione attiva, determinando unilateralmente il VIR in caso di disaccordo, come previsto dall’art. 5, comma 16, d.m. n. 226/2011. Tuttavia, così facendo, ha di fatto receduto dall’accordo del 2013, qualificabile come accordo integrativo ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990. Il recesso è legittimo perché sostenuto da sopravvenuti motivi di pubblico interesse, individuati nella modifica dell’art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164/2000 ad opera del d.l. n. 91/2014: la nuova disciplina costituisce factum principis e determina l’impossibilità sopravvenuta dell’accordo. La mancata indicazione dei criteri di calcolo non è censurata e la stima riferita dal Comune non è contestata.

È invece fondato il terzo motivo. Il premio una tantum era stato riconosciuto al Comune proprio “a fronte della definizione consensuale del valore di rimborso”, come si legge nell’accordo del 2013. Sussiste quindi un vincolo di sinallagmaticità tra il premio e la definizione condivisa del valore. Venuto meno l’accordo per impossibilità sopravvenuta, cade la causa giustificativa del premio e sorge l’obbligazione di restituzione secondo la disciplina sulla ripetizione dell’indebito. Non costituisce invece indebito la spesa di consulenza di euro 5.000,00, collegata alla trattativa negoziale e destinata a restare a carico della parte che l’ha sostenuta.

Il ricorso è pertanto accolto nei limiti della restituzione del premio e respinto per il resto, con compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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