ZTL con divieto per veicoli oltre cinque posti rientra nella discrezionalità comunale (Cons. Stato n. 1568 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delimitazione delle zone a traffico limitato e la determinazione del relativo regime di accesso costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa, involgente il contemperamento di molteplici interessi anche divergenti secondo criteri di ragionevolezza. Tali scelte non sono sindacabili nel merito dal giudice amministrativo, ma solo per evidenti vizi di forma o di procedura ovvero per manifesta irragionevolezza. È legittima la differenziazione del regime circolatorio in base al tipo, alla funzione e alla provenienza dei mezzi, specie quando introdotta gradualmente e senza soluzione di continuità. La previsione di un pedaggio per l’ingresso in ZTL costituisce strumento coerente con la finalità di riduzione del traffico, operando quale mezzo di deterrenza. Non sussiste la violazione degli artt. 16 e 41 Cost. quando non sia vietato in modo assoluto l’accesso all’intero territorio, ma solo a delimitate zone particolarmente esposte alle conseguenze dannose del traffico.
Il Fatto
I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e un’associazione di categoria impugnavano davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, la deliberazione di Giunta del Comune di Positano con cui era stata istituita una ZTL a pagamento per gli autoveicoli superiori a cinque posti, compreso il conducente, adibiti a servizio NCC, taxi e uso privato.
Il TAR, previa riunione dei ricorsi, li respingeva. Riteneva adeguata la motivazione del provvedimento, non irragionevole la differenziazione per numero di posti e inammissibile, per carenza di interesse, la censura sulla retroattività del regime. Avverso la sentenza proponevano appello principale i ricorrenti e appello incidentale le altre parti private; resisteva il Comune.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce la motivazione della delibera impugnata attraverso una lettura sinottica della stessa e dei precedenti provvedimenti di limitazione del traffico, espressamente richiamati. La DGC dava conto del persistere delle esigenze che avevano condotto alle delibere anteriori, anzi rese “tanto più impellenti” dal continuo incremento del traffico. Da ciò i giudici desumono che la motivazione non è postuma, ma si ancora alle relazioni tecniche del 2017 correlate alla precedente disciplina.
Tali relazioni descrivono la morfologia del tratto viario: una carreggiata di larghezza media di circa 2,80 metri, che in taluni punti si riduce a soli 2,00 metri, con percorso tortuoso e rilevante pendenza, unica via di accesso anche per i mezzi di soccorso. Emerge inoltre che l’intenso traffico dei veicoli NCC oltre cinque posti limita il transito delle ambulanze e dei Vigili del fuoco e determina blocchi della circolazione con aumento dell’inquinamento. Su questa base la misura supera il vaglio di ragionevolezza.
La Corte richiama l’art. 7, comma 9, Cod. strada, che consente ai Comuni di delimitare le ZTL tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza, sulla salute e sul patrimonio ambientale, nonché di subordinare l’ingresso al pagamento di una somma. Il pedaggio è quindi strumento coerente con l’intento di riduzione del traffico, quale mezzo di disincentivo. Il criterio del numero di posti è ritenuto idoneo a sintetizzare, in termini empirici e monitorabili, gli elementi d’ingombro dell’auto.
Quanto al richiamo alla sentenza n. 1261 del 2024, i giudici osservano che essa aveva ritenuto illegittima la precedente delibera per la sola disparità di trattamento tra NCC e taxi, profilo non pertinente rispetto all’oggetto della nuova DGC. Neppure sussiste sproporzione, poiché la misura interessa una zona e non l’intero territorio comunale. La censura sulla retroattività resta inammissibile: un’azione di accertamento preventivo in funzione di futuri atti lesivi non è ammissibile, e l’eventuale violazione di giudicato andava fatta valere con l’azione di ottemperanza. Gli appelli sono pertanto respinti, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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