Cittadinanza allo straniero: rileva solo la residenza anagrafica certificata (TAR Sicilia n. 2963 del 04.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91, assumono rilevanza giuridica esclusivamente i periodi di soggiorno certificati dall’autorità anagrafica. La nozione di residenza legale implica il soddisfacimento non solo delle condizioni in materia di ingresso e soggiorno, ma anche degli adempimenti in materia di iscrizione anagrafica. L’istante non può pertanto dimostrare la residenza attuale e ininterrotta con prove diverse dalla certificazione anagrafica. Il requisito del decennio non è richiesto solo per la proposizione della domanda, ma deve perdurare fino al giuramento.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto in data 31 agosto 2021 la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, assumendo di essere entrato in Italia il 22 giugno 2011 e di possedere quindi il requisito del decennio di residenza legale.

Il Ministero dell’interno ha respinto l’istanza con decreto del 22 dicembre 2021, rilevando che il richiedente risultava iscritto nell’anagrafe della popolazione residente solo dal 12 dicembre 2013 e che era stato cancellato per irreperibilità dal 6 agosto 2015 all’11 febbraio 2016. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, sostenendo che la residenza effettiva è nozione distinta da quella anagrafica e producendo buste paga a dimostrazione dell’attività lavorativa nel periodo di asserita irreperibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione dirimente nella carenza del requisito decennale alla data di proposizione dell’istanza. Dal certificato di residenza storico depositato dall’Amministrazione resistente emerge che il ricorrente risiede nel territorio nazionale dal 12 dicembre 2013: alla data del 31 agosto 2021 il periodo utile non raggiunge quindi i dieci anni richiesti dalla norma.

La sentenza richiama l’orientamento secondo cui, ai fini dell’art. 9, comma 1, lett. f), rilevano solo i periodi di soggiorno certificati dall’autorità anagrafica. Il Collegio richiama il d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, il cui art. 1, comma 2, lett. a), definisce legalmente residente chi ha soddisfatto le condizioni in materia di ingresso e soggiorno e gli adempimenti in materia di iscrizione anagrafica. Ne deriva che la residenza effettiva non può essere dimostrata con mezzi probatori diversi dalla certificazione anagrafica, dovendo il richiedente soddisfare anche gli adempimenti anagrafici.

Il Tribunale sottolinea inoltre che la norma richiede la residenza non “per” ma “da almeno” dieci anni: il decennio non è solo presupposto della domanda, ma requisito di fatto che deve perdurare fino al giuramento. Il Collegio ritiene quindi irrilevante, o comunque assorbita, la questione relativa al periodo di cancellazione anagrafica dal 6 agosto 2015 all’11 febbraio 2016, poiché il difetto del requisito si radica già alla data dell’istanza.

Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese sono compensate integralmente tra le parti, in considerazione dell’andamento processuale caratterizzato dalla richiesta di documentati chiarimenti all’Amministrazione. Il Tribunale dispone infine l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo del ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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