Accreditamento sanitario: illegittimo il rigetto senza istruttoria sul fabbisogno (TAR Sicilia n. 2969 del 04.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rigetto dell’istanza di accreditamento istituzionale è illegittimo per difetto di istruttoria quando l’amministrazione regionale non verifichi in concreto la funzionalità della struttura richiedente rispetto agli indirizzi di programmazione sanitaria. L’art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992 impone alla regione di definire il fabbisogno di assistenza e di valutare la domanda sulla base di una compiuta stima dello stesso. La mancata adozione del piano regionale dei fabbisogni non esonera l’amministrazione dallo svolgimento di un’istruttoria puntuale riferita alla singola istanza, né l’assenza di segnalazioni dell’ASP competente vale di per sé a dimostrare la carenza di fabbisogno. L’accreditamento non può essere subordinato alla disponibilità di risorse finanziarie, attenendo tale verifica alla successiva fase di contrattualizzazione.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata, autorizzata all’esercizio di un centro diagnostico di radiologia, ha presentato in data 14.04.2022 istanza di accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell’art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992 e, in via subordinata, di accreditamento provvisorio. L’Assessorato regionale alla Salute ha respinto l’istanza con nota del 28.04.2022, richiamando la non funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e la necessità della copertura economico-finanziaria.
La struttura ha impugnato il rigetto, la nota di conferma resa in sede di accesso agli atti e la presupposta nota assessoriale del 09.05.2018, chiedendo in via subordinata la condanna dell’amministrazione all’adozione del provvedimento di ricognizione dei fabbisogni. La Regione e l’Assessorato si sono costituiti eccependo il difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Quanto alla presunta carenza di soggettività della Regione, osserva che il ricorrente ha evocato in giudizio la Presidenza della Regione Siciliana, soggetto distinto e dotato di propria soggettività. Quanto all’Assessorato, rileva che i provvedimenti impugnati sono stati adottati nell’esercizio del potere di accreditamento conferito dall’art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992, con conseguente sussistenza della legittimazione passiva.
Nel merito, il Tribunale richiama il comma 1 della norma citata, che subordina l’accreditamento alla rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta. La regione deve quindi definire il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni individuate dal Piano sanitario regionale.
Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui il rigetto è viziato tutte le volte in cui l’amministrazione non abbia verificato in concreto la funzionalità della struttura. Richiama sul punto C.G.A. n. 582 del 2020, C.G.A. n. 892 del 2021, Cons. Stato n. 1255 del 2018 e TAR Palermo n. 3365 del 2022, resa in analoga vicenda concernente la branca radiologica.
Nel caso esaminato il difetto di istruttoria emerge dagli atti. L’Assessorato, al momento del rigetto, non aveva adottato il piano di ricognizione dei fabbisogni: lo ammette la stessa nota del 16.06.2022, che preannuncia la definizione del documento entro ottobre 2022. Il piano è stato poi approvato solo con decreto assessoriale del 16.10.2023. Inoltre, l’amministrazione non riferisce di alcuna istruttoria riferita alla singola istanza: il richiamo all’assenza di segnalazioni dell’ASP di Ragusa non è idoneo a dimostrare la carenza di fabbisogno e non è corredato da elementi di fatto verificabili.
Il Collegio esclude, infine, che il riferimento ai tetti di spesa sia conducente in questa fase. Il comma 2 dell’art. 8-quater chiarisce che la qualità di soggetto accreditato non vincola le aziende sanitarie a remunerare le prestazioni al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies. La domanda di condanna all’adozione del provvedimento di ricognizione è invece improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il piano adottato in corso di causa. Il ricorso è accolto e le note del 28.04.2022 e del 16.06.2022 sono annullate, con spese a carico delle amministrazioni resistenti.
Nota della Redazione
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