Dimensionamento scolastico e potere di sintesi finale della Regione (TAR Sardegna n. 1045 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La programmazione della rete scolastica, rientrando nelle competenze regionali di cui all’art. 138, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 112/1998, si configura come atto generale di programmazione ad alto contenuto discrezionale, sindacabile nei soli limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza. Il procedimento non è governato da automatismi numerici, ma da una combinazione di criteri quantitativi, territoriali e organizzativi, nel quale le soglie dimensionali delle linee guida hanno valore tendenziale e non rigido. Le osservazioni e le proposte degli enti locali e il parere della Commissione consiliare hanno natura istruttoria e collaborativa e non attribuiscono poteri conformativi; la Regione, ove manchi un piano provinciale coerente con i vincoli statali, è tenuta ad esercitare il proprio potere di programmazione, assumendo la decisione finale di sintesi e bilanciamento degli interessi coinvolti.
Il Fatto
Il Comune di Oristano impugnava la deliberazione della Giunta regionale n. 4/161 del 15 febbraio 2024, recante l’approvazione definitiva della programmazione della rete scolastica della Regione Sardegna per l’anno scolastico 2024/2025, nella parte in cui disponeva la soppressione di due istituti comprensivi del proprio territorio e la conseguente riorganizzazione delle autonomie scolastiche interessate.
Con due motivi di ricorso, successivamente integrati da motivi aggiunti, il Comune deduceva l’eccesso di potere per illogicità manifesta, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione del d.m. n. 127/2023 e delle linee guida regionali, per non essere stati gli istituti soppressi al di sotto delle soglie dimensionali ivi previste. Censurava altresì la pretermissione degli enti locali e della Commissione consiliare nel procedimento che aveva condotto all’adozione degli atti impugnati. La Regione e il Ministero si costituivano eccependo, tra l’altro, l’improcedibilità del gravame.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna premette che il dimensionamento della rete scolastica si colloca nell’ambito delle competenze regionali di cui all’art. 138, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 112/1998, integrato dal d.P.R. n. 233/1998 e dal d.m. interministeriale n. 127/2023, il quale collega il dimensionamento al contingente organico dei dirigenti scolastici. In tale quadro, le linee guida regionali non governano il procedimento con automatismi numerici, ma combinano criteri quantitativi e valutazioni organizzative e territoriali entro il vincolo del contingente assegnato.
Quanto al primo motivo, il Collegio ritiene la scelta regionale non irragionevole, essendo stata correttamente applicata la pluralità di parametri concorrenti previsti dalle linee guida. In particolare, nel Comune interessato erano presenti più autonomie scolastiche, circostanza che integra il presupposto applicativo del criterio prioritario. La censura fondata sulla sola consistenza numerica degli istituti non è idonea a dimostrare l’illegittimità dell’atto, atteso che la nozione di istituzione “sottodimensionata” non ha valore rigidamente aritmetico ma costituisce qualificazione tecnico-discrezionale.
In relazione alla dedotta disparità di trattamento, la Corte rileva che la parte ricorrente non ha individuato situazioni effettivamente omogenee, essendo gli istituti richiamati a confronto caratterizzati da consistenze numeriche superiori al parametro tendenziale, con la conseguente insussistenza del presupposto stesso della comparazione.
Quanto al secondo motivo, il TAR chiarisce che il procedimento di dimensionamento non configura un modello di co-decisione paritaria tra enti. La fase partecipativa ha natura istruttoria e collaborativa, senza attribuzione di poteri conformativi agli enti locali. Nel caso di specie, a fronte della mancata predisposizione di un piano provinciale organico alternativo e della dichiarata indisponibilità della Provincia a partecipare al processo di riduzione delle autonomie, la Regione era legittimata, anzi tenuta, a esercitare la propria funzione di programmazione finale entro il perimetro del contingente statale.
Infine, con riferimento ai motivi aggiunti, il parere della Commissione consiliare è atto obbligatorio ma non vincolante; l’Amministrazione è tenuta a prenderlo in considerazione e non a recepirne integralmente le osservazioni. L’onere motivazionale risulta assolto mediante il richiamo ai criteri predeterminati e l’indicazione delle ragioni di preferenza delle soluzioni adottate, essendo sufficiente spiegare in positivo perché la scelta sia ricaduta sugli istituti individuati. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con spese compensate.
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Nota della Redazione
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