Annullamento d’ufficio: onere probatorio della falsità originaria e proporzionalità (TAR Lazio n. 12415 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo favorevole, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, presuppone la prova, a carico dell’Amministrazione, della falsità originaria della rappresentazione fattuale contenuta nell’istanza, anche per via indiziaria. L’eccezione al termine ragionevole di cui al comma 2-bis è di stretta interpretazione e non può fondarsi sulla mera non corrispondenza tra opere descritte e stato dei luoghi accertato a distanza di oltre vent’anni, quando la modificazione sia eseguibile in qualunque momento successivo al rilascio del titolo. Il provvedimento di annullamento deve inoltre rispettare il principio di proporzionalità, non potendo travolgere un titolo consolidato quando l’abuso sia già stato rimosso per altra via con lo strumento specifico dell’ordine di demolizione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento del 3 aprile 2023 con cui il Comune aveva disposto l’annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria rilasciata nel 1999 per una tettoia adibita ad attività di ristorazione. L’Amministrazione fondava il proprio provvedimento su una relazione della Capitaneria di Porto che evidenziava la non corrispondenza tra le opere descritte nella domanda di sanatoria e quelle rilevate in sede di sopralluogo, caratterizzate dalla chiusura laterale della struttura. La società deduceva la tardività dell’autotutela, il difetto di istruttoria e la sproporzione della misura, evidenziando come le modifiche contestate fossero state già sanzionate con ordinanza di demolizione del 2020 e come il titolo fosse consolidato da oltre vent’anni.
La Motivazione della Corte
Il TAR ricostruisce il quadro normativo dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990 — introdotto dall’art. 4 del D.L. n. 76 del 2020 — chiarendo che l’eccezione alla regola della stabilizzazione degli atti favorevoli richiede la prova della falsità originaria della rappresentazione fattuale, onere gravante sull’Amministrazione che esercita il potere di autotutela.
Nel caso di specie, la non conformità accertata — la chiusura laterale della tettoia — non poteva essere cronologicamente ricondotta al momento della domanda del 1999. La chiusura di una struttura aperta è modificazione eseguibile in qualunque momento successivo e la sua esistenza, riscontrata a distanza di oltre vent’anni, non integra alcuna presunzione di preesistenza. I documenti del condono del 1986 e la descrizione contenuta nell’istanza di sanatoria convergevano invece verso una configurazione originariamente aperta, mentre l’unica difformità documentata — il diverso profilo della copertura — era di entità minima e non integrava la falsità costitutiva del titolo.
La Corte esclude altresì che la decisione contrasti con la sentenza del Cons. Stato, Sez. VII, n. 5671 del 2025, la quale aveva confermato l’ordine di demolizione delle sole chiusure laterali e delle modifiche della copertura, lasciando impregiudicata la questione della validità del titolo per la struttura aperta. Proprio quella pronuncia conferma il difetto di proporzionalità dell’annullamento dell’intero titolo, atteso che l’abuso era già stato rimosso e che l’autotutela decisoria finiva per rendere abusivo ex post ciò che era stato regolarmente sanato nel suo nucleo originario.
L’assenza di prova della falsità originaria rende fondato il motivo di tardività del potere di autotutela, mentre il difetto di proporzionalità risulta assorbente e il ricorso viene accolto con annullamento del provvedimento impugnato e condanna del Comune alle spese.
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Nota della Redazione
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