Cessazione della materia del contendere per avvenuta ottemperanza al giudicato (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 378 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza si conclude con declaratoria di cessazione della materia del contendere qualora, nelle more del giudizio, l’Amministrazione abbia comunque provveduto a dare esecuzione al giudicato, ancorché in epoca successiva alla proposizione del ricorso. La sopravvenuta integrale ottemperanza rende la pronuncia sul ricorso priva di oggetto attuale, non essendovi più alcuna utilità da assicurare alla parte ricorrente. In tale evenienza, resta ferma la regola della soccombenza virtuale, che impone la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, oltre al rimborso del contributo unificato versato per l’instaurazione del giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, soccombente in un giudizio di ottemperanza avviato innanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia, aveva richiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trieste, Sezione lavoro, n. 51 del 2025, depositata e pubblicata il 5 marzo 2025. La ricorrente aveva agito per ottenere l’adempimento, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di quanto statuito dal giudice del lavoro. Nel corso del giudizio di ottemperanza, tuttavia, l’Amministrazione ha documentato di aver già dato esecuzione al giudicato, ancorché in un momento successivo alla proposizione del ricorso, determinando così il venir meno della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione, risultava cessata la materia del contendere, in quanto l’ente aveva ottemperato al giudicato successivamente alla proposizione della domanda giudiziale. Tale circostanza, accertata in giudizio, ha reso improcedibile la domanda, non sussistendo più l’interesse della ricorrente a ottenere pronuncia satisfattiva sul ricorso.
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata in quanto l’ottemperanza successiva ha integrato l’utilità richiesta, eliminando la necessità di una pronuncia sulle domande originariamente formulate. Il Collegio ha precisato che, pur essendo il ricorso stato proposto prima dell’adempimento, la sopravvenuta esecuzione del giudicato comporta una pronuncia di rito, non essendo più configurabile alcuna resistenza dell’Amministrazione alla pretesa azionata.
Quanto al regime delle spese, la soccombenza è stata regolata secondo il criterio della soccombenza virtuale, dovendosi tener conto che la ricorrente ha proposto il ricorso quando l’inadempimento era ancora sussistente e che l’Amministrazione ha ottemperato solo in un momento successivo. Il Collegio ha pertanto condannato il Ministero alla rifusione delle spese processuali, liquidate in misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa. La distrazione delle spese è stata disposta in favore del difensore della ricorrente, che ha reso dichiarazione di antistatarietà.
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Nota della Redazione
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