La clausola antistallo “russian roulette” e il suo esame di validità (Cass. civ. Sez. I n. 13545 del 29.04.2022)

Principi di diritto (Massima)
La clausola antistallo c.d. “russian roulette clause”, inserita in un patto parasociale, è espressione della libertà negoziale dei soci aderenti e non è di per sé nulla per violazione del divieto del patto leonino, per indeterminatezza dell’oggetto o per contrarietà all’art. 2341-bis cod. civ.. Il suo esercizio non integra abuso del diritto, a meno che non sia provata una deviazione dalle finalità tipiche della clausola. La validità di tale pattuizione va tuttavia valutata alla luce di un quadro normativo e giurisprudenziale complesso, anche di matrice comparatistica, che impone un approfondimento officioso in caso di novità e rilevanza delle questioni.

Il Fatto

La società partecipata, unitamente ad altre società compagne, stipulava nel 2006 un patto parasociale con la controllante, contenente clausole c.d. antistallo, tra cui una “russian roulette clause”. In seguito all’esercizio di tale clausola, la società partecipata agiva in giudizio per farne dichiarare la nullità e per ottenere il risarcimento del danno, lamentando la violazione dei doveri di correttezza e buona fede e l’abusiva attività di direzione e coordinamento della controllante.

Sia il Tribunale che la Corte di appello di Roma respingevano le domande, ritenendo le clausole valide e non affette da vizi, nonché infondate le censure sull’abuso del diritto e sulla direzione e coordinamento. Le società soccombenti proponevano quindi ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, nel valutare i motivi di ricorso, ha rilevato l’assoluta novità e complessità delle questioni giuridiche sollevate, concernenti la disciplina della clausola antistallo denominata “russian roulette clause”. Pur avendo i giudici di merito escluso la nullità della clausola per assenza dei presupposti del patto leonino, per indeterminatezza dell’oggetto e per violazione dell’art. 2341-bis cod. civ., la Corte ha ritenuto necessario un approfondimento ufficiale.

L’ordinanza interlocutoria evidenzia che la questione della validità ed efficacia di tale tipologia clausolare, caratterizzata dal meccanismo dell’offerta incrociata tra i soci, richiede un esame sistematico del quadro normativo, giurisprudenziale e dottrinale, comprensivo anche della prassi statunitense e canadese, al fine di valutarne compiutamente la meritevolezza di tutela e i confini di operatività.

La Corte ha pertanto disposto il rinvio del giudizio a nuovo ruolo, con richiesta di relazione all’Ufficio del Massimario e del Ruolo, non pronunciandosi nel merito. La decisione conferma l’importanza di un esame approfondito prima di consolidare un principio di diritto su fattispecie negoziali atipiche e complesse, lasciando impregiudicata la valutazione di merito sulle censure sollevate dalle società ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *