Oscuramento dell’offerta tecnica illegittimo senza motivazione e prova del segreto (TAR Piemonte n. 1057 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’oscuramento dell’offerta tecnica del concorrente aggiudicatario, ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, presuppone una dichiarazione dell’offerente che sia non solo motivata ma anche comprovata. L’operatore deve individuare in modo specifico le informazioni che assume riservate, indicandone oggetto, funzione e collegato vantaggio competitivo, e dimostrare i requisiti di segretezza oggettiva e soggettiva richiesti dall’art. 98 d.lgs. n. 30/2005. In difetto, la stazione appaltante non può limitarsi a prendere atto dell’istanza di riservatezza: deve esaminarne concretamente i presupposti. La regola generale dell’ostensibilità prevale sul generico richiamo al know how e alle esigenze difensive del concorrente non aggiudicatario, che prevalgono quando l’accesso è indispensabile per la difesa in giudizio.
Il Fatto
Il Comune di Alessandria ha indetto una procedura per l’affidamento del servizio di gestione della sosta a pagamento per il quinquennio 2026-2031. Alla gara hanno partecipato sei operatori. L’appalto è stato aggiudicato a una società mandataria di un costituendo RTI.
Al momento della pubblicazione degli atti, la stazione appaltante ha preso atto delle istanze di riservatezza formulate ex art. 35 d.lgs. n. 36/2023 da alcuni concorrenti e ha oscurato parti delle rispettive offerte tecniche, oltre alle giustificazioni rese in sede di verifica dell’anomalia. La società ricorrente, collocata al terzo posto in graduatoria, ha impugnato la determinazione di aggiudicazione e chiesto l’accertamento del diritto all’accesso integrale all’offerta dell’aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla disciplina dell’art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. n. 36/2023, che pone come regola generale l’integrale ostensibilità dell’offerta dell’aggiudicatario. A tale regola l’art. 35, comma 4, lett. a) deroga quando le informazioni costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.
L’eccezione non opera quando l’accesso sia indispensabile ai fini della difesa in giudizio. Il riparto degli oneri è netto: spetta all’aggiudicatario motivare e comprovare il segreto; solo dopo tale dimostrazione grava sul ricorrente provare l’indispensabilità della documentazione richiesta.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio ribadisce che non basta il generico riferimento al proprio know how. Occorre un’informazione precisamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico e capace di garantire un vantaggio concorrenziale, con caratteri di segretezza oggettiva e soggettiva. La dichiarazione deve riferirsi ai requisiti dell’art. 98 d.lgs. n. 30/2005, non potendosi ricomprendere nel patrimonio aziendale intere porzioni dell’offerta.
Nel caso concreto, l’istanza dell’aggiudicataria si fonda su un richiamo onnicomprensivo a presunti segreti, senza chiarire l’oggetto delle informazioni, il vantaggio competitivo collegato né le porzioni testuali da tutelare. L’oscuramento ha colpito intere sezioni, tra cui una relativa all’organizzazione delle risorse umane, priva di contenuto altamente tecnologico o di privativa industriale. Manca alcun elemento di prova sui requisiti di segretezza e sulle misure di protezione adottate.
Il provvedimento di aggiudicazione, inoltre, non contiene alcuna motivazione sui presupposti dell’oscuramento: la stazione appaltante si è limitata a una presa d’atto delle istanze. Quanto all’interesse della ricorrente, esso è qualificato: la società è utilmente collocata in graduatoria e le parti oscurate incidono sul punteggio tecnico per una quota rilevante, radicando l’esigenza difensiva. Il ricorso è pertanto accolto, con obbligo di esibizione entro dieci giorni e integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.